Matrimonio finito: Separazione o divorzio? Le differenze legali

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Matrimonio finito: separazione o divorzio? le differenze (Istock Photos)

Il vostro matrimonio è finito e state pensando ad un allontanamento definitivo? Forse è meglio così ma, cosa scegliere tra separazione e divorzio? Le differenze legali

Non tutti i matrimoni vanno a buon fine e durano “finché morte non vi separi”. Specie negli ultimi anni, la percentuale di divorzi in Italia cresce esponenzialmente e ancor di più la separazione tra i coniugi. Separarsi dal proprio marito o moglie non è sempre bello, entrano in gioco una serie di dinamiche contrapposte, la psicologia della coppia che, si sperava essere forte, va in frantumi, tutti i sogni ad occhi aperti svaniscono giorno dopo giorno e quella “favola idilliaca” che pensavamo di vivere con il nostro partner si presenta come un treno in corsa schiantandosi diritto sul nostro cuore. E’ tutto finito. Sì, è brutto, ci si sente tristi, sconfitti e delusi ma, poi passa. Strano da dirsi all’inizio ma è proprio così, il tempo guarisce ogni cosa. Ovviamente ogni matrimonio è a se, e per qualche coppia la separazione o il divorzio, è l’unica scelta saggia che si possa prendere. Specie se vi sono violenze domestiche in corso o maltrattamenti di minori. Assolutamente scappate! Casi meno gravi di divorzio o separazione sono i classici cliché maschili (ma anche femminili) di tradimenti e scappatine extraconiugali. Meno gravi rispetto ad una violenza, ma pur sempre comportamenti inappropriati che causano, per l’appunto, un’allontanamento con conseguente separazione o divorzio. Se vi trovate in una di queste condizioni, ma anche se semplicemente avete scoperto che il vostro amore non era poi, così profondo da durare tutta una vita, e avete intenzione di andare ognuno per la propria strada, siete giunti ad un bivio: scegliere tra separazione o divorzio? Se non sapete quale strada prendere, prima informatevi (da un bravo avvocato) e dopo aver ponderato tutte le informazioni ricevute, scegliete in accordo con il vostro (quasi) ex marito o moglie il da farsi. Spieghiamo ora, quali sono le differenze tra una separazione o un divorzio, facendo bene luce sui punti chiave di entrambi e gli step da seguire.

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Separazione e Divorzio: le differenze

Separazione o divorzio, le differenze iStock Photo

Che differenze ci sono tra separazione e divorzio? I due termini sono spesso, erroneamente, utilizzati come sinonimi, ma si tratta di due cose ben distinte. Facciamo quindi un po’ di chiarezza.

Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione può essere legale (consensuale o giudiziale) o “di fatto“, cioè conseguente all’allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l’intervento di un Giudice e senza alcun valore sul piano legale. La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio. Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la Legge 01 dicembre 1970 n. 898) viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano).

Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale. La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti in costanza del vincolo matrimoniale. Solo a seguito di divorzio il coniuge può pervenire a nuove nozze.

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I due passaggi fondamentali che abbiamo elencato non avvengono in modo automatico. In particolare, dopo avere ottenuto una separazione consensuale o giudiziale, è necessario attendere un periodo di tempo, prima di fare la richiesta di divorzio. Tali tempistiche oggi sono ridotte rispetto a pochi anni fa, grazie all’introduzione del cosiddetto divorzio breve nel 2015.

La separazione legale: consensuale e giudiziale

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Separazione o divorzio? Le differenze (Istock Photos)

La separazione legale può essere di due tipi: consensuale o giudiziale. Scopriamo quali sono le differenze tra le due e come avviene la separazione di entrambe.

  • Separazione consensuale: quando tra i coniugi c’è un accordo completo sulle condizioni, questi possono scegliere la separazione consensuale, presentando una domanda congiunta al Tribunale di competenza. In questo caso, avvalendosi anche dell’assistenza di un avvocato o un mediatore famigliare, predispongono il contenuto dell’accordo di separazione, al fine di specificatamente disciplinare il diritto di visita del genitore presso il quale i figli non saranno stabilmente collocati (nel rispetto delle norme in materia di affidamento condiviso),l’ammontare dell’importo dovuto a titolo di mantenimento, spese scolastiche, mediche, sportive e/o straordinarie degli stessi (normalmente nell’ordine del 50%), la determinazione di un assegno in favore del coniuge economicamente più debole.Nel caso di separazione consensuale i coniugi potranno inoltre prevedere una modifica delle condizioni al verificarsi di particolari circostanze (come ad esempio la cessazione di uno stato transitorio di disoccupazione) e disciplinare l’assegnazione della casa coniugale, la sorte di beni in proprietà comune e indivisa e della vettura di famiglia, il pagamento di rate di mutui contratti in costanza di matrimonio, la sorte di rapporti bancari cointestati, ecc. Il procedimento di separazione consensuale si introduce mediante il deposito nella Cancelleria del Tribunale di un ricorso, sottoscritto da entrambi i coniugi e contenente l’indicazione delle condizioni alle quali i coniugi intendono addivenire alla separazione, al quale dovranno essere allegati l’atto di matrimonio per estratto (da richiedersi nel Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio), i certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi (anche cumulativi), nonché copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
    I due coniugi dovranno comparire personalmente all’udienza che fissata dinanzi al Presidente del Tribunale, per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Da questa data viene calcolato il termine dei tre anni entro cui è possibile richiedere il divorzio.  Nel caso in cui gli accordi siano ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi, ma soprattutto per la prole, il Tribunale provvede quindi a disporre con decreto l’omologazione delle condizioni e determinando quindi, di diritto, la separazione. Bisogna comunque tenere presente che, nel caso in cui nuovi fatti modifichino la situazione di uno dei due coniugi o il rapporto coi figli, le condizioni che sono state definite nella causa di separazione consensuale possono essere modificate o revocate.

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  • Separazione giudiziale: a differenza della separazione consensuale, questa prevede un vero e proprio procedimento contenzioso e può essere richiesta, anche da uno solo dei coniugi, qualora non si raggiunga un accordo per addivenire ad una separazione consensuale oppure si intenda richiedere l’addebito della separazione, cioè l’accertamento della violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (quali, ad esempio, il dovere di coabitazione, cura della prole, fedeltà, assistenza morale e materiale) da parte di uno dei coniugi che abbia determinato la cessazione del rapporto.In seguito al deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale di competenza, tramite decreto, fissa la data dell’udienza alla quale i coniugi dovranno comparire personalmente. Un coniuge, assistito da un legale, notifica all’altro il ricorso introduttivo del procedimento ed il decreto di fissazione dell’udienza, invitandolo a comparire dinanzi al Tribunale.
    Successivamente il giudizio di separazione giudiziale si sviluppa in due fasi.  La prima prevede la comparizione personale di entrambi i coniugi davanti al Presidente del Tribunale. La comparizione avviene con le stesse modalità previste nella separazione consensuale. Nella seconda fase, è possibile dichiarare immediatamente la separazione tra i coniugi, con sentenza parziale e non definitiva; successivamente, la causa prosegue o fino alla sentenza definitiva che costituisce l’esaurimento della fase di primo grado del giudizio. In questo modo, è possibile richiedere il divorzio anche prima della pronuncia della sentenza definitiva che statuisce e disciplina i rapporti tra marito e moglie. È comunque possibile fare appello contro la sentenza.

    Instaurata una separazione giudiziale, questa può essere trasformata in separazione consensuale, anche in corso di causa e sino alla pronuncia della sentenza definitiva, ma non è prevista l’ipotesi contraria, per cui la quale dovrà invece avviarsi un nuovo procedimento.
    Come nel caso della separazione consensuale, anche le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale potranno comunque essere modificate o revocate, qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.

In sede di separazione deve essere preferito l’affidamento congiunto, salvo che questo non contrasti con l’interesse dei figli. Il Tribunale stabilisce il modo e la misura con cui il genitore che non coabita con la prole deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. Mentre, con l’affidamento condiviso, ciascun genitore ha l’esercizio della potestà sui figli e deve attenersi alle condizioni dettate dal Tribunale. In tal caso, le decisioni che riguardano i figli, salvo quelle quotidiane, sono adottate da entrambi i genitori.

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Divorzio: tutto quello che devi sapere, tempi, svolgimento e documenti

Separazione o divorzio: quello che devi sapere (Istock Photos)

Per ciò che concerne il divorzio, specifichiamo che nella legislazione non viene usato tale termine, ma si parla di scioglimento di matrimonio, è uso comune tuttavia definire con il termine “divorzio” l’istituto giuridico con cui si scioglie un matrimonio.
In particolare si devono delineare alcuni caratteri distintivi del divorzio a seconda che si riferisca ad un matrimonio celebrato solo con rito civile o con rito concordatario, cioè religioso, di religione cattolica o di altra religione riconosciuta dallo Stato italiano.

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Il matrimonio celebrato in chiesa ad esempio per la religione cattolica, non si scioglie con il divorzio, ma solo con la morte di uno dei coniugi o con una sentenza di annullamento e pertanto il divorzio di un matrimonio celebrato con rito religioso determina solo la fine degli effetti civili del matrimonio. Il matrimonio celebrato in chiesa, infatti, ha valore anche civile ed è registrato nei registri dello stato civile.

Invece il divorzio di un matrimonio celebrato con rito civile determina lo scioglimento del matrimonio stesso.
Il divorzio fa cessare per sempre lo status di coniuge e una volta divorziato ci si può risposare.

Per decidere la modalità da intraprendere per espletare l’ultimo step e chiudere definitivamente il matrimonio, è necessario analizzare le proprie esigenze e il tipo di rapporto esistente con il coniuge. Da questo può scaturire:

  • un divorzio giudiziale: se marito e moglie sono in conflitto tra di loro, si svolge sempre una causa in tribunale
  • un divorzio congiunto: se la coppia ha trovato un accordo si può optare per procedure più semplici e veloci come la negoziazione assistita o una dichiarazione in comune di fronte a un ufficiale di stato civile.​

Le due modalità differiscono soprattutto per il costo relativo alla procedura e per le tempistiche. Senza dubbio la seconda opzione è la più vantaggiosa, ma non sempre possibile in quanto marito e moglie spesso non riescono a comunicare in modo pacifico. In alcuni casi particolare, tuttavia, è consentito divorziare senza ricorrere alla separazione, se si verificano le seguenti condizioni:

  • matrimonio non consumato
  • annullamento di un matrimonio celebrato all’estero
  • cambiamento di sesso
  • condanne per reati gravi

Lo svolgimento del divorzio step by step

Divorzio o separazione: lo svolgimento step by step (Istock Photos)

Anzitutto deve essere presentata una domanda, per ricorso, al giudice del Tribunale dell’ultima residenza della coppia o di uno dei due. Devono essere allegati i seguenti documenti:

  • estratto dell’atto di matrimonio
  • stato di famiglia
  • certificato di residenza
  • dichiarazione dei redditi
  • copia autentica della separazione

I processi civili, come sappiamo, sono davvero molto lunghi, e le cause per divorzio sempre più frequenti, perciò un intervento per riformare tale sistema era necessario. Ecco appunto che, nel 2015, è nato il divorzio breve. Con esso è possibile divorziare:

  • dopo 6 mesi da una separazione consensuale
  • dopo 12 mesi da una separazione giudiziale

Il cambiamento è significativo, se pensiamo che, prima era necessario attendere 3 anni. In ogni caso, la durata effettiva del procedimento dipende poi dalla modalità scelta dalla coppia, quindi:

  • divorzio giudiziale, come abbiamo accennato, può essere molto lungo, essendo una vera e propria causa in tribunale
  • negoziazione assistita: gli avvocati divorzisti contrattano in merito alle questioni legate ai figli e al mantenimento
  • procedura in Comune: la più snella e veloce, possibile solo se la coppia non ha figli minori o non autosufficienti, e attraverso la quale non è possibile discutere di questioni economiche e patrimoniali., non è necessario un avvocato divorzista.

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