CARO AVVOCATO: locazioni di impianti sportivi e palestre

palestraL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

In caso di locazione di impianti sportivi e palestre, ove l’attività dell’associazione sia gestita in forma di impresa e con scopo di lucro, si applicano gli articoli 27 e seguenti della legge 392/78. Dunque, in caso di disdetta da parte del proprietario, è dovuta l’indennità di avviamento.

L’attività di palestra sportiva esercitata a fini di lucro e con gestione a struttura imprenditoriale, con pagamento da parte degli iscritti di quote mensili a titolo di corrispettivo del servizio reso a loro favore, integra attività commerciale, rientrante nella previsione dell’articolo 27, legge 27 luglio 1978 n. 392, e non già in quella dell’articolo 42 della stessa legge, concernente la realizzazione di attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche svolte senza scopo speculativo. Ne consegue che al conduttore di immobile adibito alla suddetta attività esercitata in forma di impresa spetta, alla cessazione del rapporto, l’indennità di avviamento.

La durata del contratto è dunque sei anni più sei anni, salvo disdetta a norma dell’articolo 28 della legge 392/78, che al termine del primo sessennio deve essere motivata, a norma dell’articolo 29 della richiamata legge 392/1978. In caso di disdetta da parte del locatore è dovuta l’indennità di avviamento di cui all’articolo 34 della legge 392/78, trattandosi di attività che comporta contatti diretti con il pubblico di utenti e consumatori.

Ove invece l’attività non sia svolta in forma di impresa, vale l’articolo 42 della legge 392/78, per il quale «i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, hanno la durata di cui al primo comma dell’articolo 27. A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41, nonché le disposizioni processuali di cui al titolo I capo III, ed il preavviso per il rilascio di cui all’articolo 28».

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