Coronavirus | Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio

Il ministero della salute vara ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus valide sull’intero territorio nazionale

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Foto da Instagram @ministerosalute

Il Ministero della Salute, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha varato nella sera del 20 marzo alcune nuove norme restrittive che avranno immediatamente effetto sull’interezza del territorio nazionale.

Con un’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, si stringe ancor di più la mole delle restrizioni attorno ai cittadini:

“È necessario fare ancora di più per contenere il contagio – ha dichiarato il ministro -. Garantire un efficace distanziamento sociale è fondamentale per combattere la diffusione del virus. Il comportamento di ciascuno è essenziale per vincere la battaglia”

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Ministero della Salute vara nuove norme anti Coronavirus

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Foto da Instagram @ministerosalute

Le misure stabilite nell’ordinanza avranno validità fino al 25 marzo.

Di seguito potete leggerle nel dettaglio così come esposte sull’ordinanza stessa.

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“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottàte, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:

a)  è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b)  non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c)  sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d)  nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

[…]

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”

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