Stufo di pagare per i morosi? L’amministratore ora deve smascherarli: la svolta per i condomini

Una recente sentenza cambia le regole del condominio: l’amministratore è obbligato a rivelare i morosi, garantendo trasparenza e tutela per chi paga regolarmente.

Una recente pronuncia impone all’amministratore di condominio di comunicare i condòmini morosi, tutelando chi paga e i fornitori creditori finalmente. L’obbligo di comunicare nomi, codice fiscale, residenza e somme dovute cambia la gestione delle spese condominiali e la trasparenza in condominio. Il malumore serpeggia tra i proprietari virtuosi: bollette salate, rate straordinarie e lavori indispensabili che si trasformano in un salasso perché qualcuno non paga.

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Stufo di pagare per i morosi? L’amministratore ora deve smascherarli: la svolta per i condomini – chedonna.it

Una svolta giuridica rimette al centro la trasparenza e responsabilizza l’amministratore di condominio, chiamato a fare ciò che molti chiedono da tempo: dire chiaramente chi non versa la propria quota. Non si tratta di un capriccio, né di gogna mediatica, ma di un dovere preciso che matura in scia a lavori eseguiti, fatture emesse e crediti che restano sospesi. La notizia interessa chiunque viva in condominio, dagli inquilini ai fornitori, perché incide su come si ripartiscono i costi, su chi deve riscuotere e su chi, al contrario, rischia di vedere lievitare le spese pur essendo in regola.

Che cosa cambia: l’obbligo di comunicare i morosi e i dati completi

Quando un’impresa ha eseguito lavori per il condominio e il prezzo non viene integralmente versato, l’amministratore di condominio ha l’obbligo di comunicare al creditore l’elenco nominativo dei condòmini morosi con le loro generalità, codice fiscale, residenza anagrafica e le somme dovute da ciascuno. L’obbligo discende dall’ordinamento, in particolare dall’art. 63 disp. att. c.c., e il suo immotivato rifiuto viola il canone di buona fede, integrando una possibile responsabilità aquiliana.

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Che cosa cambia: l’obbligo di comunicare i morosi e i dati completi – chedonna.it

Lo ha ribadito il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 7299 del 21 luglio 2025, che ha ordinato all’amministratore di fornire i dati al fornitore per consentirgli di agire pro quota. Non è un favore, ma un adempimento in capo all’amministratore “in proprio”, funzionale alla trasparenza dei conti e alla tutela dei creditori. La privacy non è d’ostacolo, perché la base giuridica è la legge e i dati richiesti sono strettamente necessari al recupero del credito.

Il caso concreto da cui parte la svolta è emblematico. Un’impresa appaltatrice aveva messo in sicurezza il fabbricato, realizzando interventi di somma urgenza e un ponteggio per operare in quota, oltre al ripristino di una colonna pluviale. Emesse le fatture, aveva ricevuto solo un acconto; alle ripetute richieste di elenco dei debitori, l’amministratore aveva opposto dinieghi, sostenendo che parte dei lavori non fosse urgente e mancasse la delibera dell’assemblea.

In giudizio, il giudice, preso atto che una quota del credito era comunque non contestata, ha emesso ordinanza ex art. 183-ter c.p.c. ingiungendo la consegna dell’elenco dei condòmini morosi, completo di generalità, codice fiscale, residenza e importi dovuti. La causa è proseguita sull’ulteriore parte del credito: il Tribunale di Napoli ha ritenuto indifferibili gli interventi contestati, in quanto connessi a un potenziale pericolo, ordinando anche per quella frazione la comunicazione dei nominativi.

L’amministratore di condominio non può invocare la privacy per negare i dati al creditore; la base legale è chiara. Un rifiuto immotivato espone a risarcimento del danno e responsabilità verso creditori e condòmini in regola. I fornitori potranno agire pro quota rapidamente. Opportuno mantenere un registro aggiornato dei pagamenti e rispondere in tempi certi alle richieste documentate, trasmettendo i dati in modo sicuro. Vietata la diffusione indiscriminata: l’obbligo è verso il creditore, non la bacheca.

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