CARO AVVOCATO: vietato l’invio di pubblicità on line senza il consenso dell’utente

pubblicità on lineL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Un cittadino che compila un form on line per ricevere una newsletter deve poter decidere, liberamente e consapevolmente, se dire sì o no alle comunicazioni promozionali, alla profilazione, all’invio dei suoi dati ad altre società e, in generale, a tutti i tipi di trattamenti che vanno al di là del servizio richiesto.

La registrazione alla newsletter, inoltre, non può essere condizionata al rilascio del consenso anche per finalità ci carattere commerciale.

Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha vietato l’uso dei dati a fini commerciali ad una società che inviava e-mail promozionali senza consenso agli utenti registrati a un servizio di newsletter. Ora la società, destinataria del provvedimento inibitorio dell’Autorità, potrà utilizzare i dati fin qui raccolti solo per inviare la newsletter. Se vorrà inviare email promozionali dovrà mettersi in regola con il Codice della privacy, modificando il form di registrazione in modo da consentire agli utenti la possibilità di esprimere, un preventivo consenso “ad hoc” per la ricezione di email promozionali.

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