CARO AVVOCATO: pagamento quote condominiali e domcilio dell’amministratore

condominio domicilioL’avvovato Sara Testa Marcelli risponde:

I condomini, in qualità di proprietari di un immobile ove è costituito un condominio, devono adempiere ai propri obblighi concernenti il versamento di somme di denaro necessarie per la gestione conservazione delle cose comuni.

Per determinare con esattezza il luogo dell’adempimento è necessario consultare il regolamento di condominio. In questo documento, che per legge deve contenere le norme relative alla ripartizione delle spese ed all’amministrazione della cose comune, potrebbe essere indicato il luogo in cui deve essere adempiuto l’obbligo di contribuzione alle spese condominiali e le modalità di versamento di tali somme.

In mancanza ed in assenza di usi dai quali desumere il luogo dell’adempimento vale quanto detto nel terzo e quarto comma dell’art. 1182 c.c. il quale stabilisce che “l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione è ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza”.

Nel caso di spece, secondo costante giurisprudenza,  “il condominio degli edifici, che non è una persona giuridica ma un ente di gestione e non ha, pertanto, una sede in senso tecnico, ove non abbia designato nell’ambito designato nell’ambito dell’edificio un luogo espressamente destinato […], ha il domicilio coincidente con quello privato dell’amministratore” (Cass. 10 febbraio 2010 n. 2999)

In sostanza, il domicilio del condominio, ossia il luogo in cui una persona (od anche un’organizzazione di persone) fissa il centro dei propri affari o interessi coincide con il domicilio dell’amministratore ed ogni diversa modalità è da considerarsi lecita solamente previo accordo tra le parti. Resta sottointeso che per i pagamenti a mezzo bonifico non v’è bisogno d’alcuna autorizzazione.

 

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