CARO AVVOCATO: l’omossessualità della moglie non è causa di addebito della separazione

omosessualeL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il Tribunale di Milano è stato recentemente chiamato a decidere sulla richiesta di addebito della separazione di un coniuge nei confronti della moglie, la quale intratteneva una relazione omosessuale con una vicina di casa.

A tal proposito, il Tribunale ha stabilito che “la relazione omosessuale della moglie non è causa di addebito della separazione se la concomitante scoperta dell’omosessualità, collocata in un rapporto coniugale già compromesso, non avrebbe più consentito la prosecuzione dell’unione e pertanto non si può parlare di “colpa” nel senso di comportamento cosciente e volontario che viola il dovere di fedeltà. Tale relazione omosessuale non costituisce di per se pregiudizio per le figlie che possono continuare ad abitare con la madre, con l’unica cautela di evitare che la frequentazione della compagna avvenga in loro presenza“.

Il Giudice della separazione, all’udienza presidenziale, ha disposto una CTU psicologica al fine di valutare l’idoneità dei genitori rispetto allo svolgimento del proprio ruolo nei confronti dei due figli minorenni ed a seguito della medesima ha deciso di affidare congiuntamente gli stessi ad entrambi i genitori, con domicilio presso la madre.

Avverso l’ordinanza presidenziale, l’uomo ha proposto reclamo ottenendo una riforma del provvedimento che vietasse qualsiasi contatto tra le minori e la compagna della moglie, né nell’abitazione in cui le bambine vivono con la madre, né altrove.

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