CARO AVVOCATO: no all’unanimità per l’approvazione o la revisione delle tabelle millesimali

tabelle millesimaliL’avvocato Sara Testa Marccelli risponde:

Con la pronuncia 26 febbraio 2014, n. 4569 la Corte di Cassazione ha avuto modo di confermare la decisione delle Sezioni Unite del 2010 n. 18477, con la quale era stato dato corso ad un nuovo indirizzo in tema di maggioranze necessarie per l’approvazione, o la modificazione, delle tabelle millesimali.

 Un condomino aveva proposto opposizione all’ingiunzione di pagamento notificata dal Condominio motivando tale opposizione sulla circostanza che le tabelle millesimali poste alla base del computo della ripartizione delle spese non erano state approvate all’unanimità da parte dei condomini.

L’esito dei giudizi di merito era sfavorevole per lopponente poichè era stato ritenuto che, in punto di fatto, le tabelle millesimali fossero invece state approvate da tutti i condomini (o meglio che, se pure in tempi separati, ciascun condomino avesse dato la propria adesione alle stesse).

Secondo la Corte di Cassazione, il tema dell’eventuale adesione di tutti i condomini (o di alcuni soltanto di essi) alle nuove tabelle risulta del tutto ininfluente ai fini del decidere, in quanto per il sopravvenuto indirizzo interpretativo di cui alla pronuncia n. 18477/10 delle Sezioni Unite l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c.

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