CARO AVVOCATO: che cos’è l’indennità di accompagnamento e a chi spetta

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

L’indennità di accompagnamento è un sostegno economico statale pagato dall’Inps, al quale hanno diritto gli invalidi civili al 100 per cento – con incapacità di deambulare o bisognosi di assistenza continua – che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese.

L’indennità di accompagnamento spetta alle persone in grado di certificare il riconoscimento di un’invalidità totale e permanente del 100 per cento, accompagnata dall’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure dall’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua.
Non ci sono vincoli di età o di reddito. L’indennità è anche compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Per averla, bisogna essere cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea, purché residenti in Italia. Ne hanno diritto anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.
L’indennità di accompagnamento spetta anche:
ai ciechi civili assoluti, per i quali l’importo è maggiorato a 783,60 euro mensili;
alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all’ospedale;
ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l’aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua;
alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down;
alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette “crisi di assenza”.

Al compimento del 65° anno di età, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che la persona abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età: impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.

Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l’indennità, è necessario presentare una domanda alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili della Asl di residenza, allegando la certificazione medica che comprovi la minorazione o menomazione.

Entro tre mesi, viene comunicata alla persona interessata la data della visita medica. In caso di esito negativo della visita, è possibile fare ricorso, entro due mesi dalla notifica, alla Commissione Medica Superiore presso il Ministero del Tesoro, il quale decide entro sei mesi, intendendosi, in caso di silenzio, respinto il ricorso.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i titolari di indennità di accompagnamento devono produrre una dichiarazione periodica, utilizzando il modello ICRIC, relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

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