CARO AVVOCATO: coppie di fatto ed assegnazione della casa

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Nel caso in cui finisca una convivenza, si pone molto spesso il problema dell’affidamento e del mantenimento dei minori, oltre che dell’eventuale assegnazione della casa ove si è svolta la convivenza e si è formata la famiglia di fatto.

Nel caso in cui vi siano figli minori e vi sia l’accordo di entrambi i genitori sull’assegnazione della casa coniugale, non essendovi alcuna normativa specifica che preveda, come per i coniugi che intendono separarsi, un obbligo di verifica da parte dei Giudici degli accordi relativi alla prole minorenne (omologazione), si è diffusa la prassi di depositare egualmente avanti al Tribunale per i minorenni un ricorso congiunto al fine di ottenere un provvedimento che nel recepire l’accordo raggiunto tra i genitori, attribuisca allo stesso stabilità e certezza. Se i figli sono maggiorenni competente sarà sempre il Tribunale ordinario

In caso di disaccordo, qualora vi sia stata già una statuizione da parte del Tribunale per i minorenni in ordine all’affidamento dei minori, è il Tribunale ordinario ad essere competente  per l’assegnazione della casa familiare e per la statuizione dell’assegno di mantenimento al carico del genitore non affidatario.

Questo è stato stabilito in una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha espressamente statuito la competenza del Giudice ordinario per le questioni sopra enunciate.

Ciò non toglie, comunque, che, in sede di affidamento dei minori, il Tribunale per i minore non possa statuire un mantenimento poiché comunque è sempre nella facoltà del medesimo Tribunale emettere i provvedimenti più urgenti nel rispetto della prole.

Per ciò che concerne poi la richiesta di assegnazione della casa ove la famiglia di fatto ha vissuto, vi è stato un mutamento di pensiero da parte della Giurisprudenza poiché il diritto all’assegnazione della casa familiare è stato riconosciuto quale diritto costituzionalmente garantito spettante esclusivamente ai figli, i quali non possono e non debbono abbandonare la casa ove hanno vissuto e ove hanno intrecciato tutti i rapporti socio-familiari.

Quindi, in virtù di questo orientamento, il coniuge affidatario dei minori, potrebbe continuare a permanere nella casa familiare insieme agli stessi, pur se l’immobile è di proprietà dell’ex compagno o dell’ex compagna.

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