CARO AVVOCATO: entra in vigore la negoziazione assistita

convenzione negoziazioneL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

E’ stato convertito in legge con alcune modifiche il Decreto Legge 2 settembre 2014, n. 132 del recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (Legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014). Tra le modifche più rilevanti si segnala l’introduzione della c.d. “negoziazione assistita“, ossia un iter procedimentale ch si svolge con il patrocinio di un avvocato, obbligatorio per le cause aventi ad oggetto richieste di somme di denaro non superiori ad € 50.000,00.

All’atto del conferimento dell’incarico, ciascun avvocato deve informare il proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita e, successivamente, lo stesso deve provvedere ad inviare la richiesta di negoziazione alla controparte. L’atto deve indicare l’oggetto della controversia (che non può riguardare diritti indisponibili, né, come aggiunto in sede di conversione, vertere in materia di lavoro; contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 e 642, c. 1, c.p.c.; contenere la certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito ad opera dell’avvocato che formula l’invito.

Dal momento della comunicazione dell’invito (ovvero della sottoscrizione della convenzione) si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato entro 30 giorni, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Con la convenzione di negoziazione, le parti si impegnano a cooperare in buona fede per risolvere in via amichevola la controversia. Tutto l’iter procedimentale non può avere durata superiore a tre mesi.

Nel caso di raggiungimento di un accordo, esso ha lo stesso valore di un provvedimento del Giudice.

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