CARO AVVOCATO: responsabilità del medico: prescrizione quinquennale?

Medico3L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Svolta epocale sul tema della responsabilità del medico: il Tribunale di Milano muta l’orientamento giurisprudenziale in tema di prescrizione e di tipo di responsabilità.

Il Tribunale si è espresso nel senso di ritenere che condotte poste in essere da medici non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera (diverso dal contratto concluso con la struttura), bensì debbono essere ricondotte dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. (e non più alla responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.).

Quindi, in conseguenza di quanto sopre rilevato, l’obbligazione risarcitoria del medico può scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano (che il danneggiato ha l’onere di provare) e soggiace al regime di prescrizione quinquennale.

La responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria in caso di inadempimento e/o inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, deve essere inquadrata, anche dopo la legge Balduzzi, nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. Invece, secondo i Giudici milanesi, all’esito dell’indagine condotta, è stato ritenuto che, al di fuori dei casi in cui il paziente sia legato al professionista da un rapporto contrattuale, il criterio attributivo della responsabilità civile al medico (e agli altri esercenti una professione sanitaria) debba essere individuato in quello della responsabilità da fatto illecito extracontrattuale, con tutto ciò che ne consegue sia in tema di riparto dell’onere della prova, sia di termine di prescrizione quinquennale (e non più decennale) del diritto al risarcimento del danno

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