CARO AVVOCATO: rifiuto di sottoporsi al test del DNA: ipotesi di paternità presunta

paternitàL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il  Tribunale di Milano è sempre stato particolarmente attento alle vicende di diritto di famiglia e le sentenze e le ordinanze emesse da questo organo giudiziario si prestano ad assurgere quale precedente di giurisprudenza di merito. In questo caso tale Tribunale si è occupato dell’azione, proposta da una madre, di riconoscimento della paternità.

Il convenuto rifiuta però di sottoporsi al test del DNA adducendo la volontà di non turbare la stabilità e la serenità della propria famiglia. Il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande, dichiara la paternità naturale, autorizzando il figlio a mantenere il cognome della madre, senza menzione del cognome paterno; rigetta, tuttavia, le domande risarcitorie, ritenendo maturata la prescrizione in conformità a quanto eccepito dal convenuto.

La questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione per l’azione di regresso e di risarcimento del danno da mancato riconoscimento, in caso di dichiarazione giudiziale di paternità, è da molto tempo dibattuta. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, costituendo l’accertamento dello status di figlio naturale il presupposto per l’esercizio dei diritti ad esso connessi.

Secondo questa innovativa sentenza (Tribunale Milano, sez. I, sentenza 01.04.2014 n° 7400) invece è di tutt’altra opinione poichè affronta una questione di non scarsa importanza concernente la mancata proposizione della domanda da parte della madre per lunghi anni, tesa ad evitare qualsivoglia ingerenza da parte del padre nell’educazione del figlio e la proposizione di quest’ultima solamente in età avanzata del minore, in modo tale da non permettere al padre di inserirsi pienamente nella vita del figlio.

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