CARO AVVOCATO: si al ricorso ex art. 700 in caso di protesto illegittimo

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Per evitare la permanenza del proprio nominativo nel Registro dei Protesti tenuto presso la camera di commercio, è possibile proporre ricorso ex art. 700 c.p.c. presso il tribunale territorialmente competente.

Il ricorso ex art. 700 c.p.c. è un ricorso d’urgenza e viene proposto in tutti quei casi in cui l’attesa della decisione del Giudice a seguito di una causa ordinaria potrebbe pregiudicare i diritti di colui che chiede di essere tutelato in tribunale.

Nel caso di richiesta di cancellazione, si rileva che è possibile esperire tale azione nei casi in cui il traente abbia già pagato l’assegno bancario dopo l’intervenuto protesto per difetto di provvista immediatamente dopo il medesimo, potendo beneficiare della possibilità di evitare le sanzioni amministrative nei termini di cui agli artt. 8 e 9-bis legge n. 386/90.

Sull’argomento la giurisprudenza di merito ha ritenuto in diverse occasioni che l’illegittima iscrizione  contrasta con i principi sanciti dal codice della privacy in tema di tutela della riservatezza poichèil diritto del titolare dei dati personali può in questi casi ottenere senza indugio dal responsabile del trattamento l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione dei dati in caso di intervenuta modifica degli stessi.

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