CARO AVVOCATO: separazione e reato di calunnia

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Può accadere che, in alcune separazioni dei coniugi, gli stessi, esasperati dal comportamento dell’uno e dell’altro, sporgano querele all’autorità giudiziaria.

Non di rado, purtroppo, si tratta di accuse infondate ed in queste ipotesi si confiura, a carico del coniuge querelante, il reato di calunnia.

La calunnia è il reato previsto dall’art. 368 c.p., ai sensi del quale:“chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta alll’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato del quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni, è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo”.

Ai fini della configurabilità del delitto di calunnia è necessario che la falsa incolpazione sia portata a conoscenza dell’autorità giudiziaria, ovvero di altra autorità che ad essa abbia l’obbligo di riferire. Ne consegue che integrano il predetto reato le dichiarazioni rese ad anche a soggetti terzi o ad ausiliari del Giudice della separazione (es. assistenti sociali o CTU) obbligati a riferire al Tribunale civile nell’ambito di un procedimento di separazione personale dei coniugi.

Impostazioni privacy