CARO AVVOCATO: notifica delle ingiunzioni di pagamento ai condomini

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Ormai la maggior parte di noi vive in Condomini, spesso anche in Condomini che ospitano numerose famiglie.

Al Condominio competono tutte quelle spese che derivano dalla conservazione della cosa comune, come il pagamento della bolletta della luce relativa alle scale, la manutenzione della caldaia oppure il rifacimento di alcune parti comuni (es. la facciata del palazzo).

Da un lato quindi il Condominio contrae dei debiti verso i fornitori dei servizi, ma dall’altro è a sua volta creditore nei confronti dei singoli condomini che sono tenuti al pagamento delle varie spese appunto per la conservazione della cosa comune nei limiti dei millesimi di proprietà.

Ma cosa succede se il condominio non paga dei lavori straordinari, magari per il rifacimento della facciata? Il titolare del contratto di appalto potrà adire l’autorità giudiziaria chiedendo ad esempio una ingiunzione di pagamento per i crediti ancora non riscossi nei confronti del Condominio.

Ci sarà quindi un atto il cui destinatario è il Condominio, nella persona dell’amministratore, che ingiungerà il pagamento di una somma.

A questo punto il creditore, una volta ottenuta l’ingiunzione potrà procedere al recupero del credito pignorando beni del Condominio (ad esempio somme depositate su un conto corrente) oppure beni mobili o immobili del singolo condomino, nei limiti della propria quota millesimale.

A questo punto però il creditore dovrà prima rinotificare l’ingiunzione al singolo condominio e poi potrà procedere al pignoramento.

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