CARO AVVOCATO: accettazione dell’eredità da parte del minore

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario consente di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede: in questo modo l’erede risponderà di eventuali debiti del defunto soltanto con il patrimonio ereditato.

A volte l’accettazione beneficiata non è facoltativa, ma obbligatoria; in particolare devono accettare con beneficio d’inventario:

  1. i minori o gli interdetti (art. 471 c.c.);
  2. i minori emancipati o gli inabilitati (art. 472 c.c.)
  3. le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse, però, le società commerciali (art. 473 c.c.).

La necessità della accettazione beneficiata non significa che questa sia automatica, perché è pur sempre necessario che vi sia un atto di accettazione compiuto (per quanto riguarda i minori e gli interdetti) dal tutore o dal genitore con l’autorizzazione del giudice tutelare e, per il minore emancipato e l’inabilitato, con il consenso del curatore e l’autorizzazione del Giudice tutelare.

Può essere richiesta dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.

Per la dichiarazione di accettazione d’eredità con beneficio d’inventario ci si deve rivolgere alla cancelleria del Tribunale civile del luogo dell’ultimo domicilio del deceduto.

La dichiarazione può essere resa anche davanti ad un notaio che ne curi il deposito in cancelleria (art. 770 c.p.c.). La cancelleria provvede comunque ad annotarne i dati relativi nel registro successioni.

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