CARO AVVOCATO: decadenza dalla potestà genitoriale

Capita purtroppo che uno dei genitori non si occupi minimamente del figlio, scomparendo dalla sua vita oppure non provvedendo al mantenimento dello stesso.

A volte, purtroppo, accade anche che il genitore possa porre in essere comportamenti che sfociano in veri e propri maltrattamenti.

L’art. 330 c.c. disciplina la decadenza dalla potestà genitoriale che può essere dichiarata dal Giudice qualora un genitore violi o trascuri i doveri nei confronti dei figli minori, ovvero quando non siano rispettati i seguenti precetti normativi: –  art. 147 c.c.: diritto dei figli al mantenimento, istruzione, educazione; – art. 570 c.p. : sottrazione del genitore all’obbligo di assistenza e mantenimento; – art. 591 c.p.: abbandono; oppure allorquando un genitore abusi dei relativi poteri arrecando grave pregiudizio al figlio. Tale pregiudizio potrà essere morale o materiale e non solo di natura patrimoniale.
Il nostro ordinamento a seconda della gravità della condotta assunta dal genitore o dai genitori, prevede l’ipotesi della decadenza dalla potestà oppure semplici limitazioni della potestà stessa.
Più precisamente l’art. 330 c.c. disciplina l’ipotesi della decadenza dalla potestà genitoriale, mentre gli artt. 333 e 334 si riferiscono ai provvedimenti di limitazione della potestà, ovviamente assunti con espresso riferimento al pregiudizio arrecato al minore, sia dal punto di vista personale che patrimoniale.
La previsione dell’art. 330 c.c. trova il suo fondamento nel diritto del minore a crescere, essere amato, educato ed istruito, nonchè mantenuto, ricevendo altresì le cure e le attenzioni dai propri genitori.

E’ quindi prevista la possibilità, nel nostro ordinamento, di ricorrere al giudice per far dichiarare la decadenza dalla potestà in danno del genitori che attui tutti i comportamenti sopra descritti. In conseguenza dell’esperimento positivo di questa azione, l’altro genitori automaticamente rimarrà l’unico legittimato a prendere le decisioni nell’interesse del figlio, permanendo solamente in capo allo stesso la potestà genitoriale.

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