Capo ufficio allungava le mani sulle dipendenti, ma per il giudice è solo ‘immaturo’

Una sentenza che ha dell’incredibile è quella che è stata pronunciata dal tribunale di Palermo riguardo al caso di uomo che ha allungato le mani su alcune sue dipendenti molestandole. La storia da CheDonna.it.

Tribunale (Thinkstock)
Tribunale (Thinkstock)

Un dirigente dell’Agenzia delle Entrate di Palermo è stato denunciato per aver allungato le mani su due dipendenti della stessa agenzia, molestandole. L’uomo, 65 anni, avrebbe dato della pacche sul didietro delle impiegate e avrebbe anche sfiorato con le mani le loro parti intime. Comportamenti che gli sono costati il rinvio a giudizio per violenza sessuale, sia pure nella forma meno grave.

La decisione del tribunale di Palermo è stata tuttavia sorprendente: il collegio dei giudici ha ritenuto che l’uomo nonostante avesse fatto effettivamente quello che gli è stato contestato non avrebbe danneggiato le vittime e non avrebbe ricevuto alcun appagamento sessuale. Secondo i giudici, il capo ufficio avrebbe agito “per gioco” e senza trarnr alcun piacere dai suoi atti e le vittime non sarebbero state “danneggiate” né limitate nella loro libera autodeterminazione, perché quegli atti erano “privi di connotato sessuale“. I giudici hanno ritenuto il comportamento del dirigente “oggettivamente dettato da un immaturo e inopportuno atteggiamento di scherzo, frammisto ad una larvata forma di prevaricazione e ad una, sia pur scorretta, modalità di impostazione dei rapporti gerarchici all’interno dell’ufficio”, un comportamento che tuttavia, secondo il tribunale, non comporterebbe la molestia sessuale. Nonostante le donne palpeggiate avessero più volte spiegato ai giudici di non aver mai vissuto quegli atti come “scherzi innocenti”.

Nella sentenza, pronunciata lo scorso novembre, ma le cui motivazioni sono state pubblicate nelle ultime ore, si legge che “non si deve cioè fare riferimento alle parti anatomiche aggredite e al grado di intensità fisica del contatto instaurato, ma si deve tenere conto dell’intero contesto” Secondo i giudici insomma, il reato non sussiste perché nel comportamento del capo ufficio “non era ravvisabile alcun fine di concupiscenza o di soddisfacimento dell’impulso sessuale“.

Ma il fatto di aver agito “per scherzo”, nonostante l’evidente disagio e l’umiliazione subita dalle due donne, a maggior ragione quando si tratta di un superiore, è sufficiente ad escludere la molestia sessuale pur tenendo conto del contesto e di tutti gli elementi del caso? Conta solo l’intenzione di chi allunga le mani o non piuttosto il gesto in sé? Il fatto di aver agito per scherzo può bastare a giustificare atti di molestia che effettivamente ci sono stati e sono stati dimostrati? Come si possono giustificare simili comportamenti parlando di immaturità da parte di chi li commette? E non stiamo parlando di minorenni, ma di adulti. Con questa sentenza i giudici ci stanno dicendo che una molestia sessuale sussiste solo quando c’è l’intenzione di concupiscenza in chi la commette. Una motivazione francamente inaccettabile.

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