CARO AVVOCATO. Testamento olografo: data apposta sotto alla sottoscrizione

testamento_olografo_non_validoL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire un principio già ampiamento consolidato, concernente l’apposizione della data sul testamento olografo. Si ricorda che il testamento olografo è quel tipo di testamento redatto in forma privata dal de cuius; per sancire la sua validità e la sua inoppugnabilità, tale testamento deve essere interamente scritto di pugno dal de cuius e sottoscritto dal medesimo.

La controversia si è instaurata, nel caso recentemente affrontato dalla Corte, perchè l’unico erede legittimo aveva impugnato il testamento scritto dal padre argomentando che la data era stata apposta al di sotto della sottoscrizione.

Sia in primo che in secondo grado il Tribunale e la Corte di Appello hanno avallato la tesi prospettata dall’attore, dichiarando la nullità del testamento olografo per le ragioni sopra esposte. La Suprema Corte ha invece ribaltato le decisioni precedentemente rese, ricordando che o il contenuto dell‘art. 602 c.c.,  nel dettare la disciplina del testamento olografo, non prevede che la data debba essere apposta in una parte specifica dei testamento, mentre, al contrario, in relazione alla sottoscrizione prevede che essa debba essere posta alla fine delle disposizioni.

Ciò premesso, il giudice ha poi evidenziato che la funzione dell’indicazione della data è quella di individuare l’elemento cronologico dei testamento in riferimento sia alla eventuale indagine sulla capacità o meno di intendere e di volere del testatore, sia al fine di stabilire la priorità tra più testamenti in relazione alla revoca dei testamenti precedenti da parte di quello successivo, sia nei casi in cui ricorra una questione da decidersi in base al tempo dei testamento.

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