INPS, la quarantena non garantisce la “malattia”: quando scattano le tutele

L’INPS, attraverso una nota, chiarisce quando è possibile richiedere la “malattia”. Le tutele previdenziali, nell’eventualità di un nuovo lockdown, potranno scattare soltanto in alcuni casi. Nessun indennizzo per chi è in cassa integrazione.

INPS, quando è possibile richiedere la malattia in caso di lockdown (Getty Images)
INPS, quando è possibile richiedere la malattia in caso di lockdown (Getty Images)

In caso di nuovo lockdown per emergenza da COVID-19, che nella sostanza impedisce di svolgere la propria attività lavorativa, l’isolamento domiciliare non sarà equiparato alla “malattia”.

Lo rende noto l’INPS con una nota in cui precisa: Non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena, o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile, continui a svolgere – sulla base di accordi presi con il proprio datore di lavoro – l’attività lavorativa presso il proprio domicilio tramite l’uso di forme alternative di impiego rispetto alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione”.

INPS, la quarantena non garantisce la “malattia”: gli aggiornamenti sulle tutele previdenziali

INPS, l'isolamento non garantisce la malattia (Getty Images)
INPS, l’isolamento non garantisce la malattia (Getty Images)

Nello specifico, l’Istituto di Previdenza Sociale sottolinea che la quarantena (eventuale) potrebbe essere riconosciuta come “malattia” soltanto nel caso in cui venga stabilita da un operatore di sanità pubblica. Come, ad esempio, nel caso di contatti stretti con soggetti positivi. Dunque, non viene riconosciuto alcun indennizzo ai lavoratori fragili in smart working a meno di malattia conclamata.

“La quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili – si legge nella nota – non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa”. Non sarà possibile, nella fattispecie, ricorrere ad alcun tipo di tutela previdenziale della malattia. Lo stesso vale per gli eventuali soggetti costretti a fare la quarantena all’estero perché richiesta dal Paese di destinazione: “L’accesso alla tutela per malattia – conclude l’INPS – deve provenire sempre da un procedimento eseguito dalle autorità sanitarie italiane”. Non è possibile, altresì,  richiedere la “malattia” neppure se il lavoratore è già in cassa integrazione.

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