Congedo figli in quarantena: come funziona e chi può chiederlo

Congedo per figli in quarantena, come funziona e chi ha diritto a usufruire del congedo se il figlio viene lasciato a casa in isolamento dai rappresentanti della ASL. 

Congedo per figli in quarantena come funziona chi può richiederlo
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L’anno scolastico è iniziato portando con se moltissime polemiche e accompagnato da molte paure da parte dei genitori che nella maggior parte dei casi, se non costretti da esigenze lavorative, avrebbero tenuto molto volentieri i figli a casa.

I bambini dal canto loro, stanno affrontando un’inizio di anno scolastico all’insegna delle restrizioni sociali e fisiche, dovendo indossare la mascherina e non potendo godere della compagnia degli amici in piena libertà.

Intanto, lo spettro della positività al Covid-19 aleggia sempre minacciando ‘quaratene’ per tutta la classe se un bimbo risultasse positivo al tampone. In questo caso, è previsto un congedo dal lavoro e l’INPS in una circolare ha chiarito come funziona e chi può usufruire di tale congedo.

Congedo per figli in quarantena: l’INPS chiarisce tutte chi e come può usufruirne in una circolare

congedo per figli in quarantena la circolare dell'INPS
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In seguito alla possibilità che un bambino possa essere messo in isolamento dalla ASL nel caso in cui un compagno di classe risultasse positivo al Covid-19, l’INPS ha previsto la possibilità di richiedere un ‘congedo per figli in quarantena’ un modo per usufruire del diritto di assistenza domiciliare del proprio figlio per tutto il periodo di isolamento previsto dai medici.

L’INPS chiarisce tutte le modalità con cui si può richiedere ed usufruire del congedo in una circolare del 2 ottobre che può essere visionata da tutti coloro vogliano chiarimenti in merito al congedo per figli in quarantena introdotto dal decreto legge dell’8 settembre 2020.

In merito al congedo l’INPS chiarisce di cosa tratta:

“un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020″

Per quanto riguarda i lavoratori che possono usufruire del congedo per figli in quarantena, l’INPS chiarisce:

“L’articolo 5 del citato D.L. n. 111/2020 prevede la possibilità di beneficiare del congedo di cui trattasi per i soli genitori lavoratori dipendenti escludendo, pertanto, dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Si precisa che il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico”

Per quanto riguarda i requisiti per poter usufruire del congedo, l’INPS chiarisce:

“Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;

b) non deve svolgere lavoro in modalità agile ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato D.L. n. 111/2020 durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli. A tal proposito si ricorda che la fruizione di un congedo giornaliero si sostanzia sempre in un’astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita e pertanto presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile;

c) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;

d) deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso. Ai fini del diritto al congedo di cui trattasi, la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore ed il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;

e) il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico”

Per quanto riguarda la durata del congedo l’INPS chiarisce:

“Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena di cui all’articolo 5 del D.L. n. 111/2020 ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal succitato Dipartimento di prevenzione”

Per quanto riguarda la modalità di richiesta del congedo, l’INPS chiarisce:

“La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

In domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc).

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda”

congedo per figli in quarantena come funziona
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La circolare nella sua forma completa è visionabile sul sito www.inps.it e a disposizione di tutti i lavoratori che vogliano prendere informazioni dettagliate sul congedo per figli in quarantena, uno strumento che permetterà a bambini e genitori di affrontare un periodo di isolamento casalingo con più serenità.

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