Bonus matrimonio 2020 INPS | Di che cosa si tratta e a chi spetta

Scopri il bonus matrimonio 2020 quello che, anche quest’anno, l’INPS dovrebbe garantire alle coppie di neosposi: a chi spetta, di che cosa si tratta e come richiederlo

matrimonio
matrimonio e sessualità come cambia dopo (Istock Photos)

Anche per il 2020, nella legge di Bilancio, rimane il bonus matrimonio INPS, ormai in vigore già da diversi anni.

Nonostante la più che buona longevità, non tutti conoscono bene il questo particolare bonus, ignorando a chi spetti e che cosa esso preveda.

Proviamo allora oggi insieme a fare chiarezza, approfondendo l’argomento e svelandone i più significativi dettagli.

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Bonus matrimonio 2020 INPS: capiamolo meglio

Matrimonio, come dividere le spese (Istock Photos)

Un assegno corrisposto a titolo di indennità per la copertura del congedo straordinario della durata massima di 8 giorni. Questo in pochissime parole ciò in cui il bonus matrimonio consiste che spetta ad entrambi gli sposi a patto che rientrino nei requisiti previsti.

Quali sono questi requisiti? Essenzialmente l’inquadramento professionale. Il bonus matrimonio spetta a operai, apprendisti, lavoratori domiciliari, ai lavoratori marittimi dipendenti di aziende artigiane, cooperative o aziende industriali (non spetta a impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti) che si sposano e siano in forza al lavoro da almeno una settimana.

E in caso di disoccupazione? A patto di aver lavorato per una delle aziende sopra citate e per almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti il matrimonio.

Attenzione però, se si contrae solo matrimonio religioso non si ha diritto all’assegno.

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Per chi ne avesse diritto il bonus matrimonio INPS può essere fruito, sia per il matrimonio civile che per quello concordatario, entro i 30 giorni dalla data delle nozze.

Un piccolo sostegno dunque ma che può rivelarsi un aiuto notevole in un periodo di spese cospicue come quello delle nozze.

Ma come richiedere il bonus matrimonio?

I lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio, allegando il certificato di matrimonio o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’Autorità comunale o dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio.

Qualora non fosse possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può optare anche per un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta.

I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi devono presentare domanda direttamente all’Inps entro un anno dalla data delle nozze. Per fare ciò potranno utilizzare a loro piacimento uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, funzione assegno per congedo matrimoniale.
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
  • Contact Center – attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.

Per presentare la domanda sarà inoltre necessario allegare la seguente documentazione.

Lavoratori disoccupati:

  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio ovvero relativa documentazione;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/00 relativa ad un rapporto di lavoro (come lavoratore non aventi titolo alla qualifica impiegatizia) di almeno quindici giorni nei novanta precedenti la data del matrimonio, alle dipendenze di
  • aziende industriali, artigiane e cooperative;
  • copia dell’ultima busta paga.

Lavoratori richiamati alle armi:

  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di militare alla data del matrimonio ovvero relativa documentazione;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/00 relativa ad un rapporto di lavoro (come lavoratore non
  • avente titolo alla qualifica impiegatizia) che dura alla data del matrimonio da almeno una settimana;
  • copia dell’ultima busta paga.
matrimonio per procura
Matrimonio per procura: cos’è? (Istock Photos)

Ricordiamo inoltre che, comunque, il congedo matrimoniale ha una durata di 15 giorni e solitamente viene retribuito dal datore di lavoro. Per i dipendenti di aziende industriali, artigiane e cooperative, invece, 7 giorni di lavoro vengono retribuiti dall’INPS e al datore di lavoro restano in carico le 8 giornate per raggiungere i 15 giorni di congedo.

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