Maternità obbligatoria e concedo parentale: differenze e chi può richiederlo

Maternità obbligatoria e concedo parentale: quali sono le differenze? Cos’è, come funziona e chi può richiederlo. Tutte le informazioni per le future mamme e i futuri papà

mamme al lavoro Maternità obbligatoria e concedo parentale (Thinkstock)

Speso si fa confusione con i termini: maternità obbligatoria o concedo e concedo parentale. Ci si chiede quali siano le differenze tra i due, chi può richiederlo, come funziona e quanto ammonta la retribuzione. Insomma un mondo poco conosciuto, o meglio, poco chiaro per i futuri genitori. Vediamo di fare chiarezza e scoprire davvero tutto sul concedo parentale e l’obbligo di maternità. L’ordinamento italiano mette a disposizione molti strumenti a beneficio di coloro che diventano mamme e papà. Ogni istituto ha la sua disciplina specifica, che è opportuno conoscere, specie quando si sta per diventare genitori. Ed è quindi corretto capire, in primis, quali siano le differenze tra maternità obbligatoria e concedo parentale. Anzitutto spieghiamo che il congedo per maternità e quello parentale sono due diverse possibilità per le coppie che hanno una nuova nascita in famiglia. Scopriamoli più da vicino

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Cos’è la Maternità obbligatoria e chi può richiederla

maternità obbligatoria e concedo parentale (Istock)

Per congedo di maternità si intende il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che interessa una donna nell’ultimo periodo della gravidanza e dopo la nascita del bambino. In particolare, il congedo di maternità inizia due mesi prima della data presunta del parto e prosegue fino a 3 mesi dopo il parto. Alla nascita di un bambino la lavoratrice madre può contare su diverse tutele che la proteggono durante la gravidanza e durante il parto. La più significativa è la possibilità di astenersi dal lavoro percependo lo stesso lo stipendio o meglio, un’ indennità economica a carico dell’Inps detta indennità di maternità che copre circa l’80% della sua normale retribuzione. Di solito i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono che il datore di lavoro integri l’indennità di maternità Inps al fine di garantire alla donna il 100% della sua normale retribuzione. A norma dell’articolo 16 del D. Lgs. n. 151/2001 le donne vengono tutelate: Durante i due mesi precedenti la data presunta del parto. Se il parto avviene oltre tale data, per il periodo che intercorre tra la data presunta e la data effettiva del parto. Durante i tre mesi dopo il parto. Durante i giorni non goduti prima del parto, se il parto avvenga prima. Questi giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto. L’articolo 1 comma 485 della Legge 30/12/2018 n. 145, consente alla donna di scegliere, a fronte di un apposito certificato medico che assicura che non ci sono controindicazioni, di svolgere il congedo di maternità obbligatoria dopo il parto, oppure un mese prima del parto e quattro mesi dopo la nascita del bambino. Alcune donne incinte possono usufruire prima del periodo di maternità obbligatoria, in presenza della cosiddetta gravidanza a rischio. In simili casi godere prima della maternità obbligatoria deve essere disposta dall’azienda sanitaria locale con apposita documentazione medica. Dal lato del trattamento economico e normativo, la donna in congedo di maternità obbligatorio, ha diritto a non andare al lavoro e a prendere una indennità a carico dell’Inps per l’80% del suo stipendio, alla quale si aggiunge l’integrazione dell’indennità di maternità a carico del datore di lavoro disposta dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro della mamma. L’articolo 22 del D. Lgs. n. 151/2001 dispone che i periodi di congedo di maternità obbligatoria devono essere computati nell’anzianità di servizio, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

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Come funziona la Maternità obbligatoria?

maternità obbligatoria e concedo parentale (Istock)

Come specificato in precedenza, il congedo di maternità o maternità obbligatoria si compone di 5 mesi di astensione lavorativa obbligatoria, così distribuiti:

  • astensione dal lavoro per i 2 mesi precedenti alla data presunta del parto
  • astensione dal lavoro per i 3 mesi successivi al parto

In alcuni casi particolari il medico può disporre la cosiddetta maternità anticipata, che scatta quando la gravidanza è considerata a rischio oppure quando le mansioni svolte sono particolarmente gravose o in un ambiente potenzialmente insalubre. Una novità è rappresentata da un emendamento inserito nella legge di Bilancio approvata a fine 2018, che prevede invece la possibilità di rimanere al lavoro fino al momento del parto, quindi al nono mese di gravidanza, e di usufruire così dei 5 mesi di congedo dopo la nascita del bambino. Una scelta che spetta alla futura mamma e che dovrà essere sottoposta all’approvazione del medico, ma per cui mancano ancora specifiche indicazioni. Se il parto invece avviene in anticipo rispetto alla data presunta(parto prematuro), ai 3 mesi di congedo dopo il parto si aggiungono i mesi non goduti prima del parto, anche se la somma supera così i 5 mesi. Se il parto avviene dopo il termine presunto si contano i giorni compresi tra la data presunta e quella effettiva. Per la gravidanza gemellare la durata del congedo è la stessa di una gravidanza singola. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, pari a 5 mesi, le lavoratrici possono usufruire della flessibilità del congedo, astenendosi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto.
Per poter avvalersi di questa facoltà è necessario che il medico specialista ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale ed il medico aziendale (se previsto per legge) certifichino che tale opzione non comporta pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Se in azienda non è prevista la figura del medico competente, è necessaria la dichiarazione del datore di lavoro che lo attesti.

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Indennità di maternità: chi può richiederla?

Maternità obbligatoria chi può richiederla (Istock)

Spesso ci chiediamo chi può richiedere l’indennità di maternità, perché sappiamo bene che il nostro Bel Paese in fatto di lavoro e diritti (specie alle donne e ancora di più, alle future mamme) è molto arretrato e poco in linea con gli standard europei. La confusione aleggia costante sulle povere teste di quelle donne in stato interessante che si trovano a dover affrontare la nascita di un bebè e il lavoro nello stesso momento. Non tutte le neo mamme possono accedere all’indennità di maternità (cosa, a mio avviso sbagliatissima) ma per alcune di queste mamme-lavoratrici, invece, è possibile richiederla ed ottenerla. Vediamo chi spetta l’indennità di maternità:

  • alle lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps anche per la maternità
  • alle donne disoccupate o sospese nel caso in cui il congedo sia iniziato entro i 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro oppure oltre i 60 giorni ma vi sia diritto alla disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione. Le donne disoccupate che hanno svolto lavori esclusi dall’indennità di disoccupazione possono fare richiesta del congedo se questo inizia entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro, a patto che all’Inps siano stati versati 26 contributi settimanali nei due anni precedenti il congedo.
  • alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato
  • colf e badanti se in possesso dei requisiti (versamento di 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti)
  • alle lavoratrici a domicilio
  • collaboratrici a progetto, cosiddette cocopro;
  • alle lavoratrici impiegate in attività socialmente utili o di pubblica utilità
  • Le lavoratrici autonome (artigiane e commercianti) e le libere professioniste iscritte alle casse professionali hanno invece diritto all’indennità relativa alla maternità obbligatoria ma non sono tenute all’astensione effettiva dal lavoro.
  • Libere professioniste iscritte alla gestione separata.

Mentre per le Dipendenti pubblica amministrazione il caso è diverso, poiché loro devono fare riferimento all’amministrazione pubblica da cui dipendono. libere professioniste iscritte alla gestione separata.

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Come presentare la domanda di maternità obbligatoria e la retribuzione obbligatoria

maternità obbligatoria come presentare la domanda (Istock Photos)

Per avere diritto alla maternità obbligatoria, entro il Settimo mese di gravidanza (è opportuno muoversi con un po’ di anticipo), la futura mamma deve presentare una domanda apposita al datore di lavoro e all’INPS che deve essere corredata da una certificazione medica che specifichi la data presunta del parto e il mese di gestazione.
La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, ma ci sono tre opzioni:

  • online sul sito dell’INPS utilizzando il PIN dispositivo;
  • al telefono chiamando il numero 803164 gratuito da rete fissa oppure il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • patronati, che provvederanno ad evadere la pratica in via telematica.

La nascita deve poi essere comunicata con l’autocertificazione entro 30 giorni, sia all’Istituto di Previdenza sia al datore di lavoro, al quale si dovrà anche comunicare se si intende riscuotere gli assegni familiari per il bambino e richiedere le detrazioni per carichi di famiglia. Per quanto riguarda, invece, la retribuzione in materia obbligatoria, alle lavoratrici dipendenti e le parasubordinate, il trattamento economico erogato durante la maternità obbligatoria consiste in un’indennità economica giornaliera posta a carico dell’INPS pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga immediatamente precedente l’inizio del congedo, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive e degli altri elementi ricorrenti della retribuzione.
Le libere professioniste hanno invece diritto ad una indennità nella misura dei 5/12 dell’80% del reddito professionale dichiarato nel secondo anno antecedente alla data del parto.

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Maternità obbligatoria in caso di adozione: 3 casi diversi

Le 10 semplici regole per una vita felice e armoniosa maternità obbligatoria e concedo parentale (Istock)

In questo caso coesistono 3 casistiche differenti. Vediamo quali:

  • Adozioni o affidamenti nazionali. Il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del bambino adottato o affidato preadottivamente;
  • Adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali. Il congedo spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del bambino adottato o affidato, ma il periodo di congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del piccolo;
  • Affidamento non preadottivo. Il congedo spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del bambino.

In caso di Interruzione di gravidanza, la legge italiana considera un vero e proprio parto le gravidanze oltre il sesto mese di gestazione (pari a 180 giorni). Dunque se, disgraziatamente dovesse capitare un interruzione dopo il sesto mese, alla donna lavoratrice spetterebbe comunque il congedo di maternità per i 5 mesi previsti. La lavoratrice ha inoltre diritto di avvalersi della facoltà di riprendere l’attività lavorativa.

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Paternità obbligatoria: padri penalizzati?

L'importanza di un padre nella vita di un bambino maternità obbligatoria e concedo parentale, la paternità (Istock Photos)

I papà sono molto penalizzati e non hanno molte possibilità di godersi il nascituro. La paternità obbligatoria è rappresentata da soli quattro giorni da prendere entro i 5 mesi dalla nascita del bimbo e retribuito al 100%. In più viene concesso un giorno facoltativo comunque entro i primi 5 mesi ma in sostituzione di una giornata di congedo della madre. Al beneficio possono accedere i padri lavoratori, anche adottivi e affidatari per eventi parto, adozione e affidamenti che hanno avuto luogo a partire dall’1 gennaio 2013. Restano però esclusi i dipendenti pubblici, almeno sino all’approvazione di un’apposita normativa. Sia il congedo papà obbligatorio sia quello facoltativo sono retribuiti con un’indennità pari al 100% della retribuzione globale e con accredito dei contributi figurativi. Il congedo papà non va comunque confuso con il congedo di paternità sostitutivo, che è quello riconosciuto al padre lavoratore in sostituzione al congedo di maternità della madre del bambino, nel caso in cui questa non usufruisca della tutela in quanto deceduta o gravemente inferma o per abbandono del bambino o, infine, in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre. Inoltre, sempre il congedo papà non va confuso con il congedo parentale, che è quello che spetta facoltativamente a entrambi i genitori per una durata complessiva massima di dieci mesi cumulabili tra mamma e papà (che in alcuni casi divengono undici), con una riduzione notevole della retribuzione o sua totale esclusione oltre un certo limite.

Il Congedo Parentale e la Maternità facoltativa: quello che devi sapere

Maternità obbligatoria e concedo parentale, le differenze (Istock Photos)

I diritti della donna diventata mamma non terminano con la cosiddetta maternità obbligatoria. L’articolo 32 del D. Lgs. n. 151/2001, prevede la possibilità dei neo genitori, per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni, di astenersi dal lavoro entro il limite complessivo, nel quale si computano i periodi di astensione fruiti da ciascuno dei due genitori, di dieci mesi. Questo periodo di congedo è anche detto congedo parentale o maternità facoltativa e spetta: Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. Al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. Qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Una volta che termina la maternità obbligatoria, la donna può restare a casa per altri sei mesi continuativi. Quello che cambia rispetto alla maternità obbligatoria è il trattamento economico e normativo. Nei periodi di fruizione del congedo parentale, la donna percepisce, sino al sesto anno del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della sua normale retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Il congedo parentale riduce le ferie, per questo la fruizione del congedo parentale dovrà essere considerata anche al fine di programmare le ferie estive.

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L’Italia non è l’unico paese dove la legge prevede che i periodi di congedo parentale riducono le ferie. Infatti la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulla legittimità di una simile previsione rispetto al diritto dell’Unione europea. In relazione a un caso specifico, la Corte europea ha affermato che una disposizione nazionale che, per la determinazione della durata delle ferie annuali retribuite garantite a un lavoratore, esclude la durata di un congedo parentale, fruito dal lavoratore stesso, è conforme al diritto dell’Unione europea perché il periodo di congedo parentale non può essere assimilato a un periodo di lavoro. Per arrivare a questa conclusione, la Corte europea ha ribadito che il diritto dell’Unione prevede che ogni lavoratore abbia il diritto di avere almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite e che il diritto irrinunciabile alle ferie , nel diritto sociale dell’Unione Europea, rappresenta un principio di particolare rilevanza. La Corte ha ricordato che la finalità del diritto alle ferie è consentire al lavoratore, dopo un determinato periodo di lavoro, di riposarsi, al fine di riacquistare le sue energie fisiche e psichiche. A questo fine, premessa del diritto a prendere le ferie è l’avere svolto nel periodo precedente un’attività di lavoro effettiva.  Il congedo parentale ha la finalità di proteggere il rapporto tra mamma e neonato, al fine di consentire alla donna un lungo periodo di astensione dal lavoro per dedicarsi al suo ruolo di genitore. In questo periodo non si può considerare presente una situazione di lavoro e non ci può essere assimilazione ai periodi di lavoro effettivo.

Maternità obbligatoria e congedo parentale: quali sono le differenze?

maternità obbligatoria e concedo parentale (Istock Photos)

Il congedo per maternità e quello parentale sono due diverse possibilità per le coppie che hanno una nuova nascita in famiglia. In particolare il congedo di maternità è di 5 mesi e avviene in concomitanza con il parto: due mesi prima dello stesso e tre mesi dopo la nascita. I genitori hanno facoltà di spostarlo in avanti, cominciando un mese prima della nascita. In questo caso però è necessario presentare un certificato medico che dichiari la possibilità di continuare il lavoro senza danni per il piccolo.

Il congedo di maternità è, in alcuni casi, richiesto anche dal padre (in questo caso si chiama congedo di paternità), ma solo se la madre presenta una grave malattia, o se il figlio è stato abbandonato dalla madre o affidato esclusivamente al padre. Si tratta quindi di evenienze molto particolari, che accadono di raro. Questo tipo di congedo dà diritto a mantenere il proprio posto di lavoro e di poter rientrare nella stessa unità produttiva al termine della maternità. Il congedo parentale è invece un’opzione ben diversa, che può essere sfruttata da entrambi i genitori fino al compimento dell’ottavo anno di età da parte del figlio.

Nel caso di bambini adottati, il congedo parentale può essere richiesto fino all’ottavo anno dal giorno di inserimento in famiglia. Per i bambini portatori di gravi handicap invece la durata del congedo parentale arriva ad essere quadruplicata. Questo tipo di congedo è stato inserito nella legislazione per permettere ai genitori di essere presenti nella cura dei figli, e ne possono usufruire entrambi i genitori; se si tratta di lavoratori dipendenti possono sfruttare un periodo di congedo pari ad un totale di 11 mesi. Fino a un massimo di 6 per la madre, 7 per il padre. Se la madre è casalinga il padre può sfruttare interamente i suoi 7 mesi di congedo parentale. Durante la maternità la madre che lavora percepirà fino all’80% dell’ultimo stipendio, che per alcuni contratti è integrato fino a raggiungere il 100%. Il congedo parentale dà invece diritto ad uno stipendio pari al 30% dell’ultima busta paga. Questo secondo tipo di congedo differisce anche per il fatto di poter essere sfruttato in modo frammentario, con però almeno 15 giorni di preavviso al datore di lavoro.

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Congedo di paternità obbligatorio: sempre più “mammi”

neonato Maternità obbligatoria e concedo parentale, i papà (Istock Photos)

Da una ricerca è emerso che in Italia negli ultimi otto anni sono stati oltre 240.000 gli uomini che hanno beneficiato del congedo parentale, contro i due milioni di donne.In più, i due terzi dei lavoratori dipendenti che hanno usufruito del congedo parentale negli ultimi 4 anni hanno un’età compresa tra i 30 e i 39 anni, mentre un quarto del totale ha più di 40 anni. Dal 2000 anche i papà lavoratori possono richiedere il congedo per accudire il proprio figlio. Il congedo parentale può essere chiesto sia dalla mamma che dal papà, fino a quando il bambino non raggiunge i 12 anni. Gli ultimi dati diffusi ci avvicinano un po’ di più all’Europa: in Svezia il congedo parentale è stato introdotto nel 1974 e oggi è normalissimo per un uomo restare a casa ad accudire i figli. In Italia la spesa per congedi parentali è ancora indietro: nel nostro paese il contributo del prodotto interno lordo pro-capite per ogni nato è fermo al 19%, mentre la Gran Bretagna si attesta sul 29% e la Germania sul 25%, fino ad arrivare al 50% e oltre dei Paesi Scandinavi, dell’Ungheria e della Repubblica Ceca. Un passo in avanti, in questo campo, sta per essere compiuto grazie alla nuova Direttiva dell’Unione Europea sul congedo parentale. La nuova legge comunitaria, approvata dal Parlamento di Strasburgo il 4 aprile e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il 12 luglio 2019 prevede che il genitore secondario  (il papà) abbia l’obbligo di astenersi dal lavoro per 10 giorni. Insomma, è stato introdotto il congedo di paternità obbligatorio e, anche se solo per 10 giorni, si tratta comunque di un miglioramento rispetto alla situazione iniziale.

Oltre all’obbligo di 10 giorni, la Direttiva dell’Unione Europea introduce anche il diritto a ogni genitore di 4 mesi di congedo, di cui due non trasferibili all’altro genitore. In molti casi, infatti, uno dei due genitori evita di astenersi dal lavoro, cedendo in gran parte (o completamente) i propri giorni di congedo all’altro. Si crea così una forte disparità e asimmetria, a tutto discapito della parità di genere. Il periodo del congedo, stabilisce la Direttiva, dovrà essere retribuito non meno dell’indennità di malattia.

Questa norma sul congedo di paternità obbligatorio nasce con lo scopo di equilibrare la situazione nei vari Paesi dell’Unione, dove le varie legislazioni nazionali prevedono periodi di congedo molto differenti l’uno dall’altro. In Italia, ad esempio, è stato introdotto un congedo obbligatorio di 5 giorni con la Legge di Bilancio 2019, mentre in Scandinavia l’obbligo di congedo parentale è di 6 mesi “non cedibili” all’altro genitore da utilizzare nei primi tre anni di vita del piccolo. Questo consente alle donne di tornare a lavoro in maniera molto più veloce, dividendo in maniera equa tra i due genitori il “carico” della crescita del piccolo.

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