CARO AVVOCATO: il Condominio non può negare l’installazione dei pannelli fotovoltaici

impianti-fotovoltaiciL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il Tribunale di Milano è stato recentemente chiamato a decidere in ordine ad un diniego, da parte dell’assemblea condominiale, opposto ad un condomino che aveva richiesto di poter installare sul tetto, parte comune, dei pannelli fotovoltaici.

Il Giudice ha stabilito l‘assemblea non può negargli la possibilità di installare, sul tetto comune dell’edificio, i pannelli fotovoltaici per la produzione di energia ad uso personale, potendo limitarsi a prescrivere, se tale iniziativa comporta la modifica delle parti comuni e con una maggioranza qualificata, adeguate modalità alternative di esecuzione dell’intervento, o ad imporre le opportune cautele a salvaguardia delle stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico.

Questo perchè la normativa sull’installazione dei apparecchiature di energia alternativa, prevede che “é consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”, stabilendo che, soltanto “qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi”; in tal caso, l’assemblea  può prescrivere, con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 5, c.c., “adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio” e, “provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto”; inoltre, la stessa assemblea, con il quroum di cui sopra, può anche “subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali”.

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