CARO AVVOCATO: sgravi fiscali alle imprese che assumo detenuti

carcereaL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Con il Decreto Ministero della Giustizia, 24 luglio 2014, n. 148 sono stati disposti sgravi fiscali a tutte quelle imprese che assumono detenuti.

In particolare, alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno, è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 700 mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, per l’ anno 2013 e nella misura di euro 520 mensili per gli anni a decorrere dal 2014 fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193. Per i crediti di imposta maturati precedentemente al 1° gennaio 2013 e non ancora utilizzati in compensazione, si applicano le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento.

Alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 350 mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2014 e fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, il credito di imposta è concesso nella misura di euro 300.

Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.

Il credito d’imposta spetta per i medesimi importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni alle imprese che:
a) svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o di detenuti o internati ammessi alla semilibertà, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l’immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del beneficio;
b) svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall’Amministrazione penitenziaria.

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