CARO AVVOCATO: ancora direttive sul nuovo processo telematico

Close up of wooden gavel at the computer keyboardL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il Ministero della Giustizia ha recentmente adottato una nuova circolare che integra quella del 27 giugno 2014 e che tiene conto anche del lavoro degli ultimi mesi del tavolo tecnico permanente in materia di Processo civile telematico. Novità, tra l’altro, in tema di pagamento telematico e copie esecutive. Viene poi esteso anche ai procedimenti instaurati prima del 30 giugno 2014 il potere di autenticazione degli atti da parte del difensore.

La circolare integra quella precedente (Circolare 27 giugno 2014) aggiungendo quattro nuovi punti in tema di pagamento del contributo unificato, stabilendo chel’Ufficio Giudiziario deve invitare il procuratore a depositare il C.U. recandosi presso l’ufficio preposto al fine di consentirne l’annullamento.

Il potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico si estende a tutti gli atti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento. Un’eventuale distinzione tra procedimenti instaurati prima del 30 giugno e procedimenti iniziati successivamente, si legge nella circolare “non sembra fondata su alcun dato testuale né sulla ratio dell’introduzione del potere di autentica, che è quella di sgravare gli Uffici giudiziari da attività materiali a basso contenuto intellettuale, e nel contempo, di consentire alle parti di avvantaggiarsi delle possibilità offerte dall’utilizzo dello strumento informatico“.

Il d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha stabilito una serie di adeguamenti del Contributo Unificato finalizzati alla copertura dei mancati introiti derivanti dall’introduzione del Processo Civile Telematico.
Poichè non tutti gli Uffici giudiziari sono attualmente interessati dall’obbligatorietà del PCT, è stata sollevata questione circa l’applicabilità degli adeguamenti ai procedimenti instaurati presso Uffici, come quelli del Giudice di Pace, che attualmente non sono interessati dalle innovazioni tecnico-processuali in esame. Sul punto, la Direzione generale della giustizia osserva come nessuna distinzione sia consentita, sulla base del testo di legge, circa l’applicabilità degli adeguamenti, tra Uffici interessati dal PCT e Uffici non interessati.

E’ da escludere che inoltre che, relativamente ai titoli esecutivi, il difensore possa provvedere in autonomia all’estrazione di copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla Cancelleria solo per l’apposizione della formula esecutiva, con conseguente esonero dal versamento di qualsiasi diritto. La Cancelleria dovrà dunque proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all’estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all’originale con contestuale spedizione in forma esecutiva.

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