CARO AVVOCATO: la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per aver contratto malattie

salaoperatoriaL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

I pazienti che nel corso di trasfusioni, trapianti od operazioni ospedaliere contraggono delle malattie hanno diritto al risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute.

La Corte di appello di Milano, seguendo gli orientamenti consolidati espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, ha avuto modo di ribadire la decorrenza del termine di prescrizione per esercitare il diritto ad ottenere il risarcimento del danno per tutti i pregiudizi patiti.

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui viene percepita o può essere percepita dal malato quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Tale momento può ben farsi decorrere dal momento in cui viene presentata domanda di indennizzo.

Con la sentenza 20 settembre 2014, n. 3347 la I sezione della Corte di Appello di Milano confermato l’orientamento, affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 576/2008, secondo il quale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, ai sensi degli art. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

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