CARO AVVOCATO: obbligo di comunicazione dei punti in caso di ricorso

patenteL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

La Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. VI , 6 ottobre 2014, n. 20974) ha stabilito che, in pendenza di ricorso contro le sanzioni derivanti dalla violazione del codice della strada, la decurtazione dei punti della patente a carico del conducente rimane sospesa.

Secondo la Corte l’obbligo della comunicazione dei dati del conducente (da parte del proprietario del veicolo) quanto a violazioni del Codice della Strada costituisce un distinto obbligo (sanzionato a sua volta autonomamente) che nasce dalla richiesta avanzata dalla Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente. La contestazione, tramite ricorso, della violazione principale non fa venir meno l’obbligo della comunicazione relativa ai dati, trattandosi di obbligo di collaborazione autonomamente sanzionato (ex plurimis, Cass. 2010 n. 22881).

Ma tale comunicazione non esaurisce l’obbligo della parte contravvenzionata, obbligo da ritenersi sospeso e condizionato all’esito del relativo giudizio instaurato, all’esito del quale tale obbligo inizia a decorrere nuovamente e deve essere adempiuto nello stesso termine di 60 giorni.

Per esito del giudizio deve intendersi anche quello relativo al primo grado, posto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti (art. 282 c.p.c.). L’eventuale impugnazione di tale sentenza ed il relativo esito possono certamente determinare effetti sull’eventuale mancata comunicazione dei dati all’esito della sentenza di primo grado.

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