CARO AVVOCATO: reato per chi non paga la rata di mutuo della casa coniugale assegnata al minore

casa_coniugaleL’avvocato Sara Testa  Marcelli risponde:

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (sentenza Cassazione penale , sez. VI, sentenza 24.07.2014 n° 33023) il marito che ometta di versare la rata del mutuo della casa coniugale assegnata alla moglie ed ai minori, incorre nel reato di cui all’art 570 c.p.

L’art. 570 co. 2 n. 2 c.p. punisce, difatti, “chiunque fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”.

Per quanto attiene all’elemento oggettivo del reato, esso si realizza nella condotta di chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai soggetti indicati dalla norma.

Secondo la più recente giurisprudenza nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall’art. 570 comma 2, n. 2 c.p., (diversa dalla più estesa nozione civilistica di mantenimento), nell’attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale, devono ritenersi compresi non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad es.: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione) (Cass. Sez. 6, 13-11-2008/21-1- 2009 n. 2736).

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