CARO AVVOCATO: risarcimento del danno per ritardo del volo: operatività

Viaggiare-in-aereoL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

La Corte di Giustizia UE ha dettato dei criteri univoci al fine di valutare il ritardo di un volo, con conseguente diritto al risarcimento di tutti i gravi disagi cagionati ai passeggeri del volo medesimo.

Il diritto economicamente risarcibile consiste nella perdita una coincidenza con un altro volo oppure nell’impossibilità per i passeggeri di potersi occupare dei loro affari all’interno dell’aereo durante il volo.

E stato difatti rilevato che, durante il volo, i passeggeri sono confinati in uno spazio chiuso, dove sono soggetti alle istruzioni e al controllo del vettore aereo e dove, per motivi tecnici e di sicurezza, le loro possibilità di comunicazione con il mondo esterno sono considerevolmente limitate. In simili condizioni, i passeggeri non possono occuparsi in modo continuato dei loro affari personali, familiari, sociali o professionali. Se siffatti disagi devono essere ritenuti inevitabili fintantoché il volo non eccede la durata prevista, ciò non vale in caso di ritardo, tenuto conto in particolare del fatto che i passeggeri non possono impiegare il “tempo perso” per realizzare gli obiettivi che li hanno condotti a scegliere proprio quel volo. Ne risulta che la nozione di “orario di arrivo effettivo” dev’essere intesa come corrispondente al momento in cui ha termine una siffatta situazione di costrizione.

L’orario di arrivo effettivo deve dunque farsi coincidere con l’orario di apertura effettiva di uno dei portelloni dell’aereo, momento nel quale è consentito ai passeggeri di aver contatti con l’esterno e di uscire dall’abitacolo dell’aereo-

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