CARO AVVOCATO: iscrizione ipotecaria illegittima in assenza di notifica del preavviso

ipotecaL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Svolta epocale in materia di iscrizione ipotecaria ad opera del Concessionario di Riscossione dei Tributi: la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente sentenza 18 settembre 2014,  n. 19667, ha univocamente affermato l’obbligo del concessionario della riscossione di comunicare preventivamente qualunque provvedimento limitativo della sfera giuridica del contribuente, tra cui appunto l’ipoteca.

L’importanza della predetta pronuncia deriva principalmente dal fatto che essa sancisce un generale e fondamentale diritto al preventivo confronto, il quale viene riconosciuto come principio cardine del rapporto tra fisco e contribuente e dunque da applicare a qualsiasi procedimento tributario.

Del resto, anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in una decisione assunta in un caso analogo, ha sancito il principio secondo il quale “la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una “decisione partecipata” mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra amministrazione e contribuente (anche) nella “fase precontenziosa” o endo-doprocedimentale

Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione di questo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’art. 24 Cost., e il buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’art. 97 Cost.”

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