CARO AVVOCATO: le tutele della Convenzione di Lanzarote

convenzione di lanzaroteL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il 23 ottobre 2012 è entrata in vigore la legge italiana di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale.

La “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale”, anche conosciuta come “Convenzione di Lanzarote”, è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 ed aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote.

Tra le novità introdotte nell’ordinamento italiano a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote, si segnala l’introduzione di nuove fattispecie di reato in danno a minori ed il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di abuso sessuale e sfruttamento sessuale dei minori, nonchè la determinazione dei confini dei reati che attengono alla pedopornografia.

Una modifica essenziale attiene anche alle modalità di interrogatorio di minori vittime di abusi sessuali, i quali debbono necessariamente essere sentiti solamente in presenza di uno psicologo, incaricato di porre loro le domande, senza la presenza di giudici, imputati ed avvocati difensori. Questi ultimi hanno la possibilità di vedere il minore che rende dichiarazioni solamente in luogo diverso da dove si svolge la testimonianza, mediante collegamento video.

E’ data facoltà a giudici., pubblico ministero ed avvocati difensori di porre domande solamente per il tramite dello psicologo incaricato di gestire le dichiarazioni rese dal minore.

Impostazioni privacy