L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:
Il diritto all’oblio è, collocato tra i diritti inviolabili menzionati da quella norma dinamica che è l’art. 2 Cost. E’ il diritto di un individuo ad essere dimenticato, o meglio, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca.
Il suo presupposto è che l’interesse pubblico alla conoscenza di un fatto è racchiuso in quello spazio temporale necessario ad informarne la collettività, e che con il trascorrere del tempo si affievolisce fino a scomparire.
Dopo la sentenza sul diritto all’oblio della Corte di Giustizia dell’UE del maggio di quest’anno (sentenza 13 maggio 2014, C-131/12) che ha riconosciuto il diritto ad essere “de-indicizzati” dal motore di ricerca e ha imposto a Google di provvedere alle richieste degli utenti, le Autorità Ue Garanti della privacy hanno deciso di elaborare criteri comuni per gestire i ricorsi e i reclami presentati da utenti che si sono visti opporre un rifiuto da Mountain View.
A questo scopo, le Autorità hanno creato un database condiviso delle decisioni assunte man mano su questi ricorsi e reclami, ed hanno messo a punto uno schema di analisi di tali decisioni, in cui sono evidenziate le analogie o le differenze nelle valutazioni volta per volta effettuate, soprattutto rispetto a casi particolarmente complessi o caratterizzati da elementi di novità.