CARO AVVOCATO: la disciplina della terrazza a livello

condominio litiL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

La Suprema Corte di Cassazione è recentemente intervenuta per chiarire alcune questioni circa la ripartizione delle spese condominiali concernenti la manutenzione della terrazza a livello.

Com’è noto, in tema di edifici in condominio, almeno secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, per terrazza a livello deve intendersi, in un edificio condominiale, una superficie scoperta posta al sommo di alcuni vani e, nel contempo, sullo stesso piano di altri, dei quali costituisce parte integrante strutturalmente e funzionalmente, talché deve ritenersi per il modo in cui è stata realizzata, che è destinata non solo e non tanto a coprire una parte del fabbricato, ma soprattutto a dare possibilità di espansione e di ulteriore comodità all’appartamento del quale è contigua, costituendo di esso una proiezione all’aperto (Trib. Brindisi 1 marzo 2012).

Le terrazze a livello, attribuite in uso esclusivo, sono disciplinate al pari del lastrico solare, dall’art. 1126 c.c. Spetta a tutti i condomini concorrere al pagamento delle spese necessarie per la riparazione o la ricostruzione delle terrazze a livello, avendo esse la funzione di copertura del fabbricato. Il criterio dell’utilitas infatti prevale su quello della proprietà.

Lo ha affermato la Suprema Corte, nella sentenza 25 agosto 2014, n. 18164 specificando che per stabilire la ripartizione delle spese delle terrazze a livello con funzioni di copertura non si fa riferimento al diritto di proprietà delle terrazze medesime, ma al principio “in base al quale i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell’utilitas che la cosa da riparare o da ricostruire è destinata a dare ai singoli appartamenti sottostanti.”

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