CARO AVVOCATO: mantenimento figli maggiorenni: verso un nuovo orientamento

banconoteL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 13 febbraio 2014, ha aperto una breccia verso una nuova intepretazione circa l’annosa questione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni.

Di solito, spetta al genitore, obbligato al mantenimento del figlio, l’onere di provare che il maggiorenne ha raggiunto l’indipendenza economica, la quale si ritiene raggiunta quando il figlio percepise  un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato (Cass. civ., sentenza 22 marzo 2012, n. 4555) o si trova nelle “concrete condizioni per essere economicamente autosufficiente” (Cass. civ., sentenza 3 novembre 2006, n. 23596 in Foro It. 2007, 1, 86).

Il Tribunale di Roma, come si legge nella motivazione del provvedimento, riconosce in presenza di un’età sufficientemente adulta della prole l’esistenza di una “presunzione di inerzia”, che sposta sul soggetto interessato a ricevere il mantenimento l’onere di provare di essersi attivato in prima battuta per la ricerca di un impiego retribuito; presunzione non oggettivamente determinabile ad una età prefissata a priori, ma che va individuata ricorrendo anche ad altri specifici parametri con i quali misurare le concrete aspettative del figlio: il contesto sociale, le capacità economiche degli obbligati, il titolo di studio conseguito e le ottenute qualifiche professionali.

Secondo i Giudici di Roma, incombe dunque sul beneficiario dell’assegno di mantenimento l’onere di provare di aver fatto tutto quanto nelle sue concrete possibilità per trovare una collocazione effettiva in ambito lavorativo, commisurata alle sue obiettive capacità ed aspirazioni, con una sostanziale e significativa inversione dell’onere della prova.

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