CARO AVVOCATO: esecutive le sentenze per le spese straordinarie

separazioneL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Cambia l’interpretazione sulla esecutività o meno delle sentenze di divorzio o separazione relativamente alle spese straordinarie, dovute di solito nella misura del 50%.

La vicenda trae origine da un precetto notificato  per il rimborso della quota di spese scolastiche e mediche sostenute per i figli e non corrisposte dall’ex coniuge. Quest’ultimo si era difeso con atto di opposizione all’esecuzione, contestando il diritto di procedere esecutivamente per l’assenza di un valido titolo esecutivo e, nel merito, perché gli importi non erano dovuti.

Sul primo punto è stato ritenuto che l’stante, avendo già ottenuto condanna nei confronti del debitore, come nel caso di sentenza di separazione o divorzio che statuisce sulla contribuzione alle spese straordinarie mediche e scolastiche, seppure pro quota, ha esaurito il suo diritto di azione. Di conseguenza non può essere chiesta, per difetto di interesse, l’emissione di un altro titolo, contro lo stesso debitore per lo stesso oggetto e le stesse causali.

La decisione si allinea al cambio di rotta effettuato dalla più recente giurisprudenza, poiché in passato la mancanza di predeterminazione e la non liquidità del credito derivante dalla contribuzione alle spese straordinarie, avevano fatto ritenere che la sentenza costituisse titolo esecutivo per la sola parte relativa al mantenimento ordinario fisso nel suo ammontare.

Il provvedimento emesso in sede di separazione o divorzio, costituisce titolo idoneo esecutivo e non richiede l’intervento di un altro giudice di cognizione, se il genitore creditore dimostri e documenti gli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità. Infatti, la contribuzione dell’altro genitore riguarda, per le spese meramente mediche e scolastiche (e non anche per quelle genericamente indicate come straordinarie e comunque diverse e ulteriori), eventi sostanzialmente certi e ad esborsi indeterminati solo nel quando e nel quantum.

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