CARO AVVOCATO: concesso il risarcimento del danno per morte del convivente

convivere-insiemeL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Con la sentenza 16 giugno 2014, n. 13654 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione  ha statuito che “il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non solo ai membri della famiglia legittima, ma anche a quelli della c.d. famiglia naturale, a condizione che si dimostri l’esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo che, per la significativa comunanza di vita e di affetti, sia equiparabile al rapporto coniugale“.

E’ stata dunque nuovamente affermata la legittimazione della convivente ad agire per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’uccisione del proprio partner. Questa pronuncia non fa che confermare l’orientamento dei Giudici di legittimità secondo il quale il convivente viene equiparato, ai fini risarcitori, al coniuge.

Incidentalmente, la sentenza si occupa anche della formazione della prova per verificare la sussistenza del danno non patrimoniale relativamente alla sussistenza di un rapporto di natura affettiva duraturo tra il de cuius ed il convivente.

La sentenza deve essere vista anche come un’ importante occasione per ribadire che la sussistenza del danno non patrimoniale è desumibile tramite presunzioni, ed una volta accertato il forte legame affettivo esistente tra i conviventi non può escludersi la risarcibilità. In merito poi al danno patrimoniale, elementi di prova importanti possono essere rappresentati anche dall’entità delle erogazioni di denaro . La stessa liquidazione del danno, può far riferimento ad un danno potenziale, fondato sulla ragionevole aspettativa della prosecuzione del rapporto paraconiugale. E’ chiaro che, come accaduto nel caso di specie, la Corte d’appello, facendo proprio il conteggio del Tribunale, dopo aver determinato l’entità del risarcimento, ha ridotto di un terzo la somma concretamente liquidata, proprio in considerazione dell’improvvisa interruzione della convivenza.

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