CARO AVVOCATO: da oggi il via al processo telematico

processo telematicoL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

 Il 24 giugno 2014 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”.

Le norme contenute nel titolo IV del citato decreto hanno apportato significative modifiche alla normativa del processo civile telematico. Dal 30 giugno 2014, nei Tribunali, obbligo deposito telematico per:

A) Ricorso per decreto ingiuntivo

B) Atti dei procedimenti indicati dall’art. 16-bis, co. 4 D.L. n. 179/2012 (atti processuali e documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite) iscritti a ruolo dal 30 giugno 2014. L’obbligo del deposito telematico riguarderà, quindi, gli atti processuali e i documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (es.: atto di citazione e comparsa di costituzione e risposta si potranno depositare in cartaceo per cui l’obbligo decorrerà dal deposito delle memorie 183 c.pc.).

Dal 31 dicembre 2014 obbligo di deposito telematico, nei tribunali, degli atti relativi ai procedimenti gia’ pendenti alla data del 30 giugno 2014 e indicati dall’art. 16-bis, co. 4 D.L. n. 179/2012.

L’obbligo del deposito telematico rimane escluso per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente e ciò a seguito di quanto indicato nel co. 2 dell’art. 44 del D.L. citato.

Dal 30 giugno 2015 obbligo deposito telematico nelle Corti d’appello degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità telematiche, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

Dal 30 giugno 2014, facolta’ di deposito telematico per gli atti relativi ai procedimenti gia’ pendenti alla data del 30 giugno 2014 e indicati dall’art. 16-bis, co. 4 D.L. n. 179/2012 e per gli ulteriori atti (diversi da quelli indicati dall’art. 16-bis, co. 4 D.L. n. 179/12) per i quali sia stato rilasciato, all’ufficio giudiziario, il valore legale da parte di DGSIA.

L’art. 51 D.L. cit. stabilisce che, nel caso in cui “la busta” da depositare telematicamente ecceda il limite di capacità (30 MB) previsto dalle regole tecniche, sarà possibile procedere al successivo invio di ulteriori “buste”, che però potranno considerarsi tempestive se depositate (tutte) entro il termine (ore 23:59 del giorno di scadenza).

L’art. 52 del decreto legge stabilisce che «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» possano estrarre con modalità telematiche, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.

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