CARO AVVOCATO: matrimonio e separazione dei beni

matrimonioL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Non tutti sanno che, per legge, sono previsti due tipi di regime patrimoniale che regolano la parte di natura economica tra i coniugi: il regime di separazione ed il regime di comunione dei beni.

La scelta del regime di separazione dei beni, può essere fatta : nell’atto di celebrazione del matrimonio sia civile che concordatario (in chiesa) oppure prima del matrimonio mediante convenzione redatta innanzi al notaio per atto pubblico o, da ultimo, durante il matrimonio mediante convenzione redatta innanzi al notaio per atto pubblico che avrà effetto ex nunc, ossia dal momento dello scioglimento della comunione legale.

In base a tale scelta i coniugi mantengono titolarità e gestione esclusiva degli acquisti effettuati durante il matrimonio. Ciò non implica il venir meno dei doveri di contribuzione che scaturiscono dal matrimonio, i quali sono considerati inderogabili. Infatti, il coniuge può liberamente disporre dei suoi beni e vendere le quote dei beni acquistati in comproprietà con l’altro coniuge che non può opporsi.

Qualora però il bene di proprietà esclusiva sia stato destinato al soddisfacimento dei bisogni familiari e l’atto di disposizione si concreti in una violazione degli obblighi di assistenza nei confronti della famiglia, è possibile proporre azioni cautelari o di conservazione della garanzia patrimoniale.

Il punto critico del regime di separazione dei beni consiste nella prova della proprietà esclusiva dei beni acquistati. Ciò rileva in particolare con riguardo ai beni mobili, poiché per i beni immobili la prova della proprietà è semplicemente data dall’atto scritto di compravendita.

La prova, può essere data con ogni mezzo, quindi anche per testimoni, in deroga ai limiti fissati dal codice civile in materia di testimonianza.

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