CARO AVVOCATO: pensione di reversibilità al coniuge separato

inps 2L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il coniuge separato, in caso di morte dell’altro coniuge ha sempre diritto a ottenere la pensione di reversibilità.

Nel caso di divorzio invece, quando il matrimonio si è sciolto o ne sono venuti meno gli effetti civili, l’articolo 9 della legge sul divorzio (1.12.1970 n. 898) prevede che l’ex coniuge, non passato a nuove nozze e che sia titolare di un assegno di mantenimento, ha diritto alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto lavorativo da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.

Se il coniuge defunto si era risposato ed esiste un coniuge superstite avente diritto alla pensione di reversibilità e ad altri assegni, il Tribunale attribuisce le quote spettanti a ciascuno di essi. Analogamente il Tribunale, nel caso in cui esistano più persone aventi diritto, provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli eventuali altri assegni, ridistribuendo le quote nel caso di successiva morte o di passaggio a nuove nozze di alcune di esse.

Dunque nel caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio, la percentuale di ripartizione dell’unica quota di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato è stabilita dall’autorità giudiziaria con motivata sentenza su istanza delle parti interessate. In caso di morte di uno dei due coniugi titolari della pensione di reversibilità, al coniuge sopravvissuto viene attribuita la quota intera.

In caso di nuove nozze, il coniuge perde il diritto alla pensione di reversibilità e allo stesso viene liquidata, una tantum, una somma pari a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio.

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