CARO AVVOCATO: risarcibile il danno da gravidanza indesiderata

proud bellyL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il Tribunale di Milano è stato recentemente chiamato a statuire sull’errore medico che causa una gravidanza indesiderata e sulla risarcibilità di tale errore. In particolare, è stato enunciato che”in caso di gravidanza indesiderata l’inadempimento del sanitario all’obbligo assunto al momento del contatto/contratto con la paziente di compiere la propria prestazione secondo la diligenza del buon medico ai sensi dell’art. 1176 co 2 c.c. genera un danno sia patrimoniale allorché sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento in termini di causalità adeguata che non patrimoniale come lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione“.

Si ha inadempimento del proessionista nel caso in cui non adempia con diligenza alla sua prestazione, consistente nell’interruzione di gravidanza ovvero nella mancata diagnosi di stato interessante.

Occorre a tal proposito rilevare che l’ordinamento giuridico garantisce ai cittadini “il diritto alla procreazione cosciente e responsabile” (articolo 1, Legge 194/1978) inteso come diritto di libertà che trova una diretta matrice costituzionale, sia nell’articolo 2 della Costituzione che tutela i diritti della personalità come diritti inviolabili dell’uomo come singolo e nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, tra cui un posto di rilievo spetta alla famiglia, sia nell’articolo 13 che afferma la inviolabilità della libertà personale che si esprime anche nella libertà dì ciascuno di poter disporre del proprio corpo (cfr. Corte Cost. 471/90 secondo la quale “il valore costituzionale della inviolabilità della persona è costruito, nel precetto di cui all’art. 13, primo comma, della Costituzione, come “libertà”, nella quale è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo”).

 

Impostazioni privacy