CARO AVVOCATO: il nuovo contratto a termine

g.u.L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

La Legge n. 78 del 16 maggio 2014 attua una radicale riforma in materia di diritto di lavoro, modificando anche la previgente normativa sui contratti di lavoro a termine.

Si precisa che le nuove norme non si applicano ai contratti di lavoro già in essere bensì ai rapporti che si instaurano dopo l’entrata in vigore della Legge.

Il contratto a tempo determinato deve avere ora una durata massima di 36 mesi. Restano confermati, invece, l’obbligo di specificazione del termine in forma scritta e il periodo massimo di 36 mesi, comprensivo di proroga e rinnovi, oltre il quale non è possibile assumere a termine lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti.

Non è più necessario indicare le ragioni per le quali viene stipulato il contratto e non è inoltre necessario indicare le ragioni di una eventuale proroga. E’ sufficiente difatti che la proroga sia riferita alla stessa attività lavorativa svolta dal lavoratore e le proroghe non possono eccedere il numero di 5.

Il numero complessivo di contratti a termine non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato. È comunque sempre possibile un’assunzione a termine per le imprese che occupino fino a cinque dipendenti.

Impostazioni privacy