CARO AVVOCATO: non abrogata la tassa di concessione governativa sui cellulari

cellulare-2L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Le Sezioni Unite, con una sentenza del 2 maggio, hanno enunciato il principio secondo cui la tassa di concessione governativa sui cellualri non è abrogata ed è dovuta anche dagli enti locali, ai quali non si estende l’esenzione spettante all’Amministrazione dello Stato.

L’art. 13-bis, comma 1 del D.P.R. n. 641 del 1972, nel disciplinare le esenzioni prevede esclusivamente che “gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative“.

In proposito la Suprema Corte ha stabilito che:”In tema di tassa sulle concessioni governative, le esenzioni previste dall’art. 13 bis, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche non si applicano agli enti pubblici, territoriali e non territoriali, atteso l’espresso disposto dell’art. 1, comma 10, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e l’insuscettibilità di applicazione analogica delle norme di esenzione ed agevolazione fiscale” (Cass. n. 8825 del 2012). Si tratta dell’applicazione di un principio generale secondo il quale le norme che prevedono trattamenti agevolati in materia tributaria costituiscono una deroga alla regola generale e sono perciò di stretta interpretazione.

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