CARO AVVOCATO: responsabilità dei genitori per il fatto del figlio

consigli-protezione-bambini-al-mareL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Per gli illeciti commessi dai minori, i genitori sono civilmente obbligati a risarcire tutti i danni cagionati dal medesimo.

E’ quanto stabilisce l’art. 2048 c.c. in quanto “il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.  Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”.

Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione (sentenza 19.02.2014 n° 3964) ha avuto modo di precisare che i genitori sono liberati dalla responsabilità per il danno causato dal figlio minore convivente solo se dimostrano di aver impartito al figlio un’educazione sufficiente e adeguata per una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini e alla sua personalità. Anche se l’obbligo di vigilare può essere attenuato nel caso di minore di sedici anni, non viene meno l’obbligo educativo e l’osservanza di tale obbligo deve essere provata ai fini della prova liberatoria della responsabilità ex art. 2048 c.c.

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