CARO AVVOCATO: migliorie effettuate dal conduttore dell’immobile

stanze-in-affittoL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Nei contratti di locazione di solito viene inserita la clausola secondo la quale è fatto divieto al conduttore effettuare migliorie o addizioni all’immobile, se non previamente concordate. A tal riguardo, una sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento emerso sul punto (Cassazione civile, sez. III, 20 marzo 2006, n. 6094)

Nel caso in cui le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa locata si pone la questione se il locatore ne possa pretendere la rimozione in ogni caso, anche quando costituiscano un miglioramento della cosa locata ed il locatore abbia consentito alla loro esecuzione.

La Corte ha inoltre affermato il principio che nell’ipotesi in cui le addizioni non siano separabili senza danno per la cosa locata e costituiscano inoltre un miglioramento di essa, secondo quanto stabilito dall’art. 1592 c.c. richiamato dall’art. 1593 c.c., rileva il consenso del locatore all’esecuzione delle addizioni (Cass. 19.6.1971, n. 1891); principio che va esplicitato nel senso che in questa ipotesi il locatore non può pretendere la rimozione delle addizioni ed è tenuto al pagamento di un’indennità pari alla minore somma tra speso e migliorato.

È opportuno precisare che il consenso non si può desumere da un comportamento di mera tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le addizioni; non basta, perciò, la sola scienza o la mancata opposizione del locatore, mentre è sufficiente una manifestazione tacita mediante fatti concludenti ed un contegno incompatibile con un proposito contrario.

 

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