CARO AVVOCATO: violenze sui minori: finalmente pene più severe

abuso minoriL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI) introduce importanti modifiche in materia di reati concernenti l’abuso sessuale commesso su minori.

In particolare, l’art. 1 del Decreto aggiunge alcune circostanze aggravanti all’interno dell’art. 602-ter c.p., disponendo che, nelle ipotesi contemplate dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 e 600-quinquies, la pena sia aumentata: a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. Sempre lo stesso art. 1 del Decreto dispone che all’articolo 609-ter c.p. (il quale contempla le circostanze aggravanti per il reato di violenza sessuale), al primo comma, dopo il numero 5-quater, sono aggiunte alcune nuove circostanze aggravanti.

Il nuovo comma 5-quinquies prevede un aumento di pena se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività, mentre il comma 5-sexies sancisce un aggravamento di pena se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Altra nuova circostanza aggravante è prevista all’articolo 609-quinquies c.p. (corruzione di minorenne), con l’aggiunta di un nuovo comma secondo il qualela pena é aumentata: a) se il reato é commesso da più persone riunite; b) se il reato é commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; c) se il reato é commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

 Infine, dopo l’articolo 609-undecies c.p. (adescamento di minorenni) é inserito il nuovo art. 609-duodecies, il quale dispone che le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

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