CARO AVVOCATO: fermo amministrativo illegittimo: non al risarcimento del danno in via equitativa

equitalia3L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

 La richiesta di risarcimento del danno derivante da fermo amministrativo illegittimo deve essere supportata da idonei elemnti probatori poichè non e possibile per il giudice procedere alla liquidazione del danno in via equitativa.

E’ quanto stabilito da una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione con la quale è stato espressamente sancito che il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto se siano presenti tutti gli elementi dell’illecito extracontrattuale e la fattispecie riguardi uno dei casi previsti dalla legge o la lesione di diritti costituzionali inviolabili, “con la precisazione in quest’ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l’interesse leso e non il pregiudizio conseguenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario)”.

Il ricorrente che richiedere il risarcimento del danno ha dunque l’onere di allegare tutti gli elementi probatori atti a dimostrare la sussistenza e l’entità del danno.

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