CARO AVVOCATO: fondo patrimoniale ed equitalia

fondo patrimonialeL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Una interessante pronuncia della Commissione Tributaria Regionale di Bari si è occupata degli effetti della costituzione di un fondo patrimoniale rispetto alla iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia.

Il fondo patrimoniale rappresenta un vincolo che i coniugi costituiscono su determinati immobili. mobili e mobili registrati, i quali non potranno essere agevolmente venduti poichè utilizzati in funzione delle esigenze della famiglia.

L’art. 167 c.c. sancisce difatti che “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.”.

I terzi creditori, che non siano creditori della famiglia, non possono aggredire i beni, a meno che su tali beni i creditori non abbiano posto pesi precedentemente alla costituzione del fondo (ad es. su un immobile acquistato con mutuo ipotecario, in caso di mancato pagamento dell rate del mutuo, la banca può agire pignorando l’immobile stesso).

Ebbene, nel caso di specie, Equitalia aveva pignorato un bene oggetto del fondo patrimoniale ed il contribuente si era opposto rilevando che tale bene era da ricomprendersi nel fondo patrimoniale, producendo l’atto di matrimonio nel quale era annotata la costituzione del fondo.

Poichè nell’atto di matrimonio non veniva indicata la data di costituzione del fondo, tale costituzione non poteva essere opposta ad Equitalia, con la conseguenza che l’iscrizione ipotecaria è stata ritenuta legittima dalla Commissione.

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