CARO AVVOCATO: il minore non è mai testimone in un giudizio di separazione

Bilancia_donne_dirittiL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il Tribunale di Milano si è recentemente occupato del ruolo del minore ultradodicenne nei giudizi di separazione e di divorzio.

Si sta difatti formando un orientamento giurisprudenziale che tende a rendere incompatibile la posizione del minore con quella di testimone nei giudizi di separazione e di divorzio. Il minore, secondo la recente riforma del diritto di famiglia, deve esserec ascoltato da giudice in quanto centro di interessi giuridici e protagonista di decisioni che lo riguardano da vicino poichè coninvolgono intimamente i suoi diritti.

Una recente sentenza della SSuprema Corte di Cassazione (n. 11687/13) ha affermato il principio della necessaria audizione del minore in tutti i procedimenti che lo vedono coinvolto, al suo ruolo di parte sostanziale e in particolare ha precisato che “l’audizione non costituisce un atto istruttorio tipico, ma un momento  formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni e i bisogni rappresentati dai minori”.

Questa interpretazione si è formata all’interno della giurisprudenza anche e soprattutto all’indomani del recepimento della Convenzione di Strasburgo del 2003 nella parte in cui la medesima espressamente sancisce il diritto del minore ad essere sentito nel processo in cui si discute di un suo diritto, senza assumere la veste del testimone.

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